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Direttiva 19 dicembre 2003
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l’Innovazione
e le Tecnologie
Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici
da parte delle pubbliche amministrazioni
Il ministro per l’innovazione e le tecnologie
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante «Testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE»,
e successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997,
n. 452, recante «Regolamento recante approvazione del capitolato
di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature
informatiche, nonchè alla licenza d’uso dei programmi»;
Visto l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi
correttivi di finanza pubblica», come modificato dall’art.
44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione
di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi»,
e successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante «Attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti
nei settori esclusi», e successive modificazioni (con particolare
riguardo al decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, in attuazione
delle direttive 94/22/CE e 98/4/CE);
Visto l’art. 20, comma 8, allegato 1, punto 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
Visto l’art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1999»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di approvazione del «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), ed
in particolare l’art. 26, comma 2, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001,
di nomina del Ministro senza portafoglio per l’innovazione e le
tecnologie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto
2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro senza portafoglio per l’innovazione e le tecnologie;
Visti i significativi sviluppi delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione ed in particolare il processo di produzione, distribuzione
ed evoluzione di programmi informatici che si basa sulla disponibilità
del codice sorgente aperto;
Considerati gli esiti dell’indagine conoscitiva sui programmi informatici
a codice sorgente aperto svolta dalla Commissione appositamente istituita
e composta da numerosi e qualificati esperti delle pubbliche amministrazioni,
del mondo accademico e del settore delle imprese;
Ritenuto di dover fornire un indirizzo univoco relativo alle scelte delle
soluzioni per la predisposizione e per l’acquisizione dei programmi
informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;
Emana la seguente direttiva in materia di sviluppo e utilizzazione dei
programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
1. Finalità
Con la presente direttiva si forniscono alle pubbliche amministrazioni
indicazioni e criteri tecnici e operativi per gestire più efficacemente
il processo di predisposizione o di acquisizione di programmi informatici.
In particolare, nella presente direttiva si indica come le pubbliche amministrazioni
debbano tener conto della offerta sul mercato di una nuova modalità
di sviluppo e diffusione di programmi informatici, definita «open
source» o «a codice sorgente aperto». L’inclusione
di tale nuova tipologia d’offerta all’interno delle soluzioni
tecniche tra cui scegliere, contribuisce ad ampliare la gamma delle opportunità
e delle possibili soluzioni, in un quadro di equilibrio, di pluralismo
e di aperta competizione.
2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende:
a) per «formato dei dati» la modalità con cui i dati
vengono rappresentati elettronicamente in modo che i programmi informatici
possano elaborarli. Il formato specifica la corrispondenza fra la rappresentazione
binaria e i dati rappresentati (testo, immagini statiche o dinamiche,
suono, ecc.). Esempi di formati sono Bitmap, GIF, JPEG, ecc.;
b) per «formato aperto», un formato dei dati reso pubblico
e documentato esaustivamente;
c) per «tecnologia proprietaria», una tecnologia posseduta
in esclusiva da un soggetto che in genere ne mantiene segreto il funzionamento;
d) per «formato proprietario» un formato di dati utilizzato
in esclusiva da un soggetto che potrebbe modificarlo a proprio piacimento;
e) per «standard» una specifica o norma condivisa da una comunità.
Lo standard può essere emanato da un ente di standardizzazione
oppure essersi imposto di fatto (industry standard). Nel caso dei formati
dei dati o dei documenti, un formato è standard quando è
definito da un ente di standardizzazione (per esempio, il formato XML),
o è di fatto condiviso da una comunità (per esempio, il
formato PDF);
f) per «interoperabilita» la capacità di sistemi informativi
anche eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli stessi dati
e funzioni d’interfaccia;
g) per «programmi informatici ad hoc o custom» applicazioni
informatiche sviluppate o mantenute da un fornitore per soddisfare specifiche
esigenze di uno o più clienti. Normalmente questo tipo di sviluppo
viene eseguito all’interno di un contratto di servizio per il quale
il cliente corrisponde al fornitore un compenso;
h) per «programmi a licenza d’uso», o «pacchetti»,
applicazioni informatiche che vengono cedute in uso (e non in proprieta)
dal fornitore al cliente. Tale cessione d’uso è regolata
da opportune licenze che indicano i vincoli e i diritti che sono garantiti
al titolare della licenza stessa;
i) per «programmi di tipo proprietario», applicazioni informatiche
basate su tecnologia di tipo proprietario, cedute in uso dietro pagamento
di una licenza, che garantisce solo la fornitura del codice eseguibile
e non del codice sorgente. Esempi di tali prodotti sono MS Windows, IBM
DB2, Oracle DB;
j) per «programmi a codice sorgente aperto» o «open
source», applicazioni informatiche il cui codice sorgente può
essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito;
k) per «costo totale di possesso», l’insieme dei costi
che nel corso dell’intera vita operativa di un sistema informativo
è necessario sostenere affinchè esso sia utilizzabile proficuamente
dall’utenza;
l) per «costo di uscita», l’insieme dei costi da sostenere
per abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione
informatica differente. Comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento
dell’hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione;
m) per “piattaforma”, infrastruttura informatica, comprendente
sia hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi;
n) per «portabilità», possibilità di trasferire
un programma informatico da una piattaforma a un’altra.
3. Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono
programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa tra le
diverse soluzioni disponibili sul mercato.
2. In particolare, valutano la rispondenza alle proprie esigenze di ciascuna
delle seguenti soluzioni tecniche:
a) sviluppo di programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei requisiti
indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati ad hoc per altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante
ricorso a licenza d’uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle
lettere precedenti.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano quale soluzione, tra le disponibili,
risulta più adeguata alle proprie esigenze mediante comparazioni
di tipo tecnico ed economico, tenendo conto anche del costo totale di
possesso delle singole soluzioni e del costo di uscita. In sede di scelta
della migliore soluzione si tiene altresì conto del potenziale
interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici,
dalla valorizzazione delle competenze tecniche acquisite, della più
agevole interoperabilità. La prospettazione degli elementi di cui
sopra è peraltro oggetto di valutazione da parte del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione in sede di rilascio
del parere di cui all’art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39. La suindicata valutazione va inclusa nell’ambito dello
studio di fattibilità prescritto dall’art. 13 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, allorchè si tratti di contratti
di grande rilievo.
4. Criteri tecnici di comparazione
Le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell’acquisizione
dei programmi informatici, privilegiano le soluzioni che presentino le
seguenti caratteristiche:
a) soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce
aperte e standard, assicurino 1’interoperabilità e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione,
salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;
b) soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie,
rendano i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da
un’unica tecnologia proprietaria; la dipendenza è valutata
tenendo conto dell’intera soluzione;
c) soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del C.N.I.P.A.
ed in assenza di specifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità
del codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte delle
pubbliche amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice,
fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fornitore
e fermo l’obbligo dell’amministrazione di garantire segretezza
o riservatezza; d) programmi informatici che esportino dati e documenti
in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.
5. Proprietà dei programmi software
Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc, l’amministrazione
committente acquisisce la proprietà del prodotto finito, avendo
contribuito con proprie risorse all’identificazione dei requisiti,
all’analisi funzionale, al controllo e al collaudo del software
realizzato dall’impresa contraente. Sarà cura dei committenti
inserire, nei relativi contratti, clausole idonee ad attestare la proprietà
dei programmi.
6. Trasferimento della titolarità delle licenze d’uso
Le pubbliche amministrazioni si assicurano contrattualmente la possibilità
di trasferire la titolarità delle licenze d’uso dei programmi
informatici acquisiti, nelle ipotesi in cui all’amministrazione
che ha acquistato la licenza medesima ne subentri un’altra nell’esercizio
delle stesse attività; parimenti va contrattualmente previsto l’obbligo
del fornitore di trasferire, su richiesta dell’amministrazione,
senza oneri ulteriori per l’amministrazione stessa, e salve eccezionali
cause ostative, la licenza d’uso al gestore subentrante, nel caso
in cui l’amministrazione trasferisca a terzi la gestione di proprie
attività, ovvero l’obbligo di emettere, laddove possibile,
nuova licenza d’uso con i medesimi effetti nei confronti del nuovo
gestore.
7. Riuso
1. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà
delle amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto dovrà
essere previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati ad hoc siano
facilmente portabili su altre piattaforme.
2. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per
conto e a spese delle amministrazioni, le stesse includono clausole, concordate
con il fornitore e che tengano conto delle caratteristiche economiche
ed organizzative di quest’ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato
lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi
che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono
le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
8. Supporto alle amministrazioni
Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
promuove l’attuazione della presente direttiva e fornisce alle amministrazioni
adeguato supporto.
Roma, 19 dicembre 2003
Il Ministro: Stanca
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