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Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi,
ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici
e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il
diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle
persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell’articolo 3 della Costituzione.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche,
di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano
di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e
ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3 - Soggetti erogatori
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici,
alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende
municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione
pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente
partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi
informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli
obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi
informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali,
per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4 - Obblighi per l’accessibilità
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto
di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità
di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica,
tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione
dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione
di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente
motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non
possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione
e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino
i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo
11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono
adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge
circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo
di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati
per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo
da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione
di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di
tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal
decreto di cui all’art.11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione
del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia
assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di
telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori
di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo
13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione
del comma 4, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5. - Accessibilità degli strumenti didattici e formativi
1. Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole
di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e le associazioni di editori
per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre
la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali,
accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito
delle disponibilità di bilancio.
Art. 6 - Verifica dell’accessibilità su richiesta
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l’Innovazione e le Tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità
dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi
da quelli di cui all’articolo 3.2. Con il regolamento di cui all’articolo
10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere
del requisito stesso.
Art. 7 - Compiti amministrativi
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni
della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato
i requisiti tecici indicati dal decreto di cui all’articolo 11,
si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire
le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento
e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati
alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti
informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti
di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente
e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di
esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di
sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni
pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche
per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative
per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche
attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento
delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle
sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle
opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità
delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici,
nonché l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità
nei programmi di formazione del personale.
2. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali
vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni
della presente legge.
Art. 8 - Formazione
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma
1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi
di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma
8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie
di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità
e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è
effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma
1, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono
corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilità.
Art. 9 - Responsabilità
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente
legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità
penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10 - Regolamento di attuazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per
l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota
l’accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni
informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato
previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia
di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11 - Requisiti tecnici
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi
indicati dal regolamento di cui all’articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per
l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità
dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita
utilizzabili a tale fine.
Art. 12 - Normative internazionali
1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto
di cui all’articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate
nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità
dell’Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente
riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici
e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle
modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche
nel frattempo intervenute.
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