Siti web e diritti di proprietà intellettuale
Giuliana De Francesco
Fama refert nostros te, Fidentine, libellos
non aliter populo quam recitare tuos.
Si mea uis dici, gratis tibi carmina mittam:
si dici tua uis, hoc eme, ne mea sint.
M. Valeri Martialis Epigrammaton Liber, I, 29
1. I diritti di proprietà intellettuale1
È ormai chiaro che il Web soggiace all’ordinamento giuridico
al pari del mondo analogico: i diritti esistono sul Web come al di fuori
e le azioni che pregiudichino tali diritti sono parimenti perseguibili
e sanzionabili.
Prima di procedere alla progettazione e pubblicazione di un sito web
occorre pertanto una consapevolezza dei diritti, e anzitutto dei diritti
di proprietà intellettuale, che sussistono sui contenuti da inserire,
e di quelli che si verranno ad acquisire sull’opera una volta conclusa.
L’espressione “diritti di proprietà intellettuale” (intellectual
property rights), coniata in ambito anglosassone, accomuna la industrial
property e la copyright law; essa indica quindi, da una parte, i diritti
relativi a marchi e segni distintivi in genere e ai brevetti per invenzione
e per modelli, da noi disciplinati nell’ambito del diritto industriale,
e dall’altra il diritto d’autore, ovvero l’insieme
delle tutele cui sono sottoposte le opere dell’ingegno di carattere
creativo. Tali tutele si organizzano in differenti sistemi nei diversi
paesi; i due sistemi più diffusi sono quello di matrice latino-germanica
del diritto d’autore e quello del copyright, proprio dei paesi
di common law.
A fronte della recente intensificazione della protezione accordata dalla
legge alla proprietà intellettuale, il panorama è arricchito
e innovato rapidamente dagli esiti di varie iniziative che si vanno sviluppando
per offrire alternative che favoriscano la circolazione e il libero accesso
alle opere.
1.1.Diritto d’autore e copyright
1.1.1. Diritto d’autore: diritti morali e di utilizzazione economica
Il sistema à droit d’auteur vede al centro la figura dell’autore,
titolare anzitutto di diritti morali alla paternità e integrità dell’opera
e all’inedito, che non scadono e non possono essere ceduti ad altri.
Questo significa che nel nostro sistema non si può in nessun caso
venir meno all’obbligo di citare l’autore di un’opera,
nella forma in cui egli ha scelto di farsi identificare (diritto alla
paternità dell’opera); non si deve intervenire sull’opera
apportandovi modifiche o mutilazioni senza il suo consenso (diritto all’integrità dell’opera)
né è possibile pubblicare un’opera senza il consenso
dell’autore o un inedito senza la previa autorizzazione degli eredi
o legatari dell’autore, e in nessun caso se l’autore l’ha
espressamente vietata in vita (diritto all’inedito).
Il diritto d’autore è originario e non richiede formalità,
quali il deposito o la registrazione dell’opera, per poter essere
esercitato.
Accanto ai diritti morali l’autore, o chi ne è erede, gode
di diritti esclusivi di utilizzazione economica, che sussistono per un
lasso di tempo predeterminato; la regola generale in Europa è ormai
di settanta anni a partire dalla morte dell’autore. I diritti economici
possono essere trasferiti dall’autore all’editore o ad altre
figure coinvolte, o meno, nella produzione e commercializzazione dell’opera.
La diffusione via Internet rientra fra i diritti esclusivi di comunicazione
al pubblico.
Per fini di riconosciuto rilievo sociale, nei sistemi a diritto d’autore
sono previste delle eccezioni, ovvero limitazioni dei diritti e libere
utilizzazioni.
Tali eccezioni non consentono in nessun caso di violare i diritti morali
né di sfruttare economicamente un’opera senza l’autorizzazione
dell’autore. Va fatto presente che le eccezioni previste dalla
legge, ad esempio, rispetto alla fotoriproduzione non possono essere
tout cour trasferite alla digitalizzazione, che si configura diversamente
rispetto al diritto.
Accanto ai diritti di titolarità dell’autore, la legge
riconosce su alcune categorie di opere dei diritti detti connessi (ovvero
collegati all’oggetto del diritto d’autore) a soggetti diversi
dal creatore dell’opera dell’ingegno, che nel processo di
produzione dell’opera svolgono in genere ruoli ausiliari o di mediazione.
La legge italiana fa rientrare nella categoria dei diritti connessi i
diritti degli artisti interpreti ed esecutori (attori, cantanti, musicisti,
ballerini) del produttore di fonogrammi e di opere cinematografiche e
audiovisive, i diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva,
alle edizioni critiche o scientifiche, a bozzetti di scene teatrali,
alle fotografie, alla corrispondenza epistolare, al ritratto, ai progetti
di lavori dell’ingegneria.
1.1.2. Copyright
Nei sistemi di copyright, propri dei paesi di common law2, i diritti
morali sono molto più sfumati e l’autore può in genere
rinunciarvi, mentre l’attenzione si concentra sullo sfruttamento
economico dell’opera, royalties e licenze connesse alla sua riproduzione
e diffusione.
La disciplina del copyright prevede il fair use, o fair dealing, tradotto
in genere con equo utilizzo: per scopi di studio e ricerca, o altrimenti
di rilievo sociale, è consentito a determinate condizioni l’uso
non preventivamente autorizzato di parti di opere protette dal copyright,
fintanto che ciò non confligga con lo sfruttamento commerciale
dell’opera.
Anche nei paesi di civil law con sistema a diritto d’autore viene
spesso impiegato il termine copyright: con esso si è soliti indicare
l’insieme dei diritti patrimoniali collegati al diritto d’autore3.
1.1.3. Convergenza delle normative
Dato il carattere immateriale e la natura delle opere dell’ingegno,
intrinsecamente portate a circolare senza riguardo per i confini nazionali
e a essere riusate, fin dal secolo XIX è stato avviato in sede
internazionale il tentativo di armonizzare le normative vigenti nei diversi
paesi del mondo.
I primi passi importanti sono stati la Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale del 1883, da ultimo riveduta
a Stoccolma nel 1967, e la Convenzione di Berna sulla proprietà letteraria
e artistica (1886, revisionata fino al 1971)4. Quest’ultima affermò il
principio della territorialità, tutt’oggi alla base della
tutela internazionale del diritto d’autore: un’opera è protetta
secondo la legge dello Stato in cui viene fruita, indipendentemente dalla
disciplina vigente nel paese d’origine e dalla nazionalità dell’autore.
A partire dal 19885 varie direttive emanate dal Parlamento europeo e
dal Consiglio delle comunità europee hanno ulteriormente armonizzato
la protezione accordata al diritto d’autore nei paesi membri della
Comunità, poi Unione Europea.
In Italia le direttive europee sono state progressivamente recepite
nell’ambito della Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, comunemente
detta legge sul diritto d’autore (d’ora in poi lda)6.
Esistono dunque tre diversi livelli di protezione del diritto d’autore:
internazionale, dell’Unione europea e nazionale.
L’introduzione delle tecnologie ha modificato profondamente lo
scenario della produzione e uso delle opere dell’ingegno; l’irruzione
sulla scena di Internet, mezzo di eccezionale efficacia per la veicolazione
delle opere dell’ingegno, non solo ha impresso una notevole accelerazione
alla circolazione delle opere, ma ha contrapposto alla pluralità degli
ordinamenti giuridici l’unicità della rete, inducendo una
intensificazione del costante sforzo internazionale di armonizzazione
delle diverse normative. Inscindibile da questo, si è imposta
una forte accentuazione della tutela della proprietà intellettuale
a livello internazionale: nella società dell’informazione
e della conoscenza, infatti, la proprietà intellettuale riveste
un ruolo chiave e assume un’importanza crescente in relazione al
suo sviluppo sostenibile. In estrema sintesi: lo scenario giuridico diviene
più complesso e le sanzioni si inaspriscono7.
1.2.Copyleft
Per reazione alle crescenti limitazioni, gruppi di autori hanno voluto
organizzarsi per privilegiare l’interesse alla diffusione della
propria opera rinunciando in tutto o in parte ai diritti economici garantiti
dalla legge, in modo tale da aggirare le sempre maggiori restrizioni
imposte alla libera circolazione delle opere dalla normativa sul diritto
d’autore/copyright. La modalità principale è la distribuzione
dell’opera corredata da una licenza, che può autorizzare
alcune o tutte le utilizzazioni riservate dalla legge all’autore8.
Chi vuole offrire la propria opera al pubblico senza imporre alcuna condizione,
la può offrire in dominio pubblico (public domain) “nessun
diritto riservato”: si tratta di un’azione diversa dall’adozione
di una licenza.
Simili iniziative sono generalmente ricomprese sotto il termine copyleft,
un intraducibile gioco di parole fra right, diritto ma anche destra,
e left, sinistra ma anche participio passato del verbo lasciare. Talora
lo si riporta in italiano con “permesso d’autore”9.
1.2.1. Creative Commons: “some rights reserved - alcuni diritti
riservati”
Si è recentemente introdotta nella dialettica fra tutela dei
diritti d’autore, libertà d’informazione e libera
circolazione delle opere dell’ingegno una iniziativa di portata
internazionale che prende il nome di Creative Commons, la quale prende
le mosse dall’esigenza di garantire all’autore la libera
scelta e il controllo sulla circolazione delle proprie opere, mirando
a un tempo a rendere immediatamente chiaro a ogni potenziale utente le
operazioni che l’autore intende consentire sulla propria opera
e i diritti che invece intende riservare a sè.
Creative Commons ha proposto un set di licenze standard che servono
a regolare i diversi diritti esclusivi di utilizzazione economica che
la legge riconosce all’autore (riproduzione, distribuzione, comunicazione
al pubblico anche attraverso l’uso del mezzo telematico, esecuzione
in pubblico ecc.), secondo uno spettro di alternative a gradazione, che
si inserisce fra la tutela tradizionalmente garantita dal diritto d’autore
e il pubblico dominio (no rights reserved). Le licenze sono gratuite
e messe liberamente a disposizione di chi voglia adottarle; scadono con
i termini per la tutela dei diritti sull’opera e non sono revocabili,
ma le condizioni imposte possono essere superate da accordi intercorsi
direttamente con l’autore.
Quattro diverse condizioni sono state tenute in considerazione nello
sviluppo delle licenze: attribution: riconoscimento della paternità dell’autore;
non commercial use: divieto di adoperare l’opera in modo tale da
trarne profitto senza preventivamente contattare l’autore per chiederne
l’autorizzazione; no derivative works: l’opera va diffusa
nella sua forma originale, non ne è consentita alcuna alterazione;
share alike: ogni opera prodotta impiegando quella sottoposta a licenza
deve essere soggetta alle medesime condizioni di utilizzazione. Dalle
possibili combinazioni di questi quattro elementi derivano sei diversi
modelli standard di licenza. Le licenze sono espresse in tre diverse
versioni: human readable (commons deed); lawyer readable (legal code);
machine readable (digital code), ovvero rivolte agli utenti generici,
ai giuristi esperti e leggibili dalla macchina. Il codice digitale può agevolmente
essere copiato e trasferito sul sito web rendendo espliciti i diritti
che l’autore si riserva e consentendo ai motori di ricerca di riconoscere
le licenze Creative Commons.
Il sito di Creative Commons10 guida nella scelta della licenza più adatta
alle proprie esigenze e offre le indicazioni tecniche necessarie per
la sua adozione sulle risorse comunicate via Web; può dunque essere
un punto di riferimento per quanti, titolari dei diritti sui materiali
che pubblicano sul proprio sito web, vogliano chiarire quali usi intendano
autorizzare e quali riservarsi.
Il progetto correlato International Commons (iCommons) mira alla traduzione
e all’adattamento delle licenze ai diversi sistemi giuridici nazionali.
Le istituzioni che curano l’adattamento al contesto italiano sono
l’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione
e delle telecomunicazioni (IEIIT) del CNR e il Dipartimento di scienze
giuridiche dell’Università di Torino. Il 16 dicembre 2004
sono state lanciate le licenze Creative Commons italiane11.
Nel novembre 2004 è stato avviato il progetto “Science
Commons”, che vuole studiare l’applicazione delle licenze
Creative Commons al mondo scientifico, allo scopo di promuovere l’innovazione
scientifica agevolando la condivisione della conoscenza12.
1.3.L’iniziativa Open Access
Nasce nel mondo accademico per reazione ai costi crescenti delle licenze
e degli abbonamenti alle pubblicazioni periodiche elettroniche scientifiche,
che sempre più spesso finiscono col limitare o negare l’accesso
ai contenuti anche alle istituzioni di ricerca che contribuiscono a produrli13.
L’iniziativa vuole promuovere l’uso di periodici e di archivi
digitali ad accesso aperto residenti su server istituzionali da parte
dei ricercatori per le proprie pubblicazioni scientifiche. Per i ricercatori
questo si traduce in una grande estensione della platea dei lettori,
mentre questi ultimi traggono il vantaggio dell’accesso gratuito
alla letteratura scientifica peer reviewed. Gli autori restano titolari
di ogni diritto e chi legge non è autorizzato a compiere operazioni
sui contenuti né a riprodurli. Alcuni editori ormai consentono
il deposito dei contributi scientifici in archivi aperti di preprint
e talora anche di postprint14.
Questo riferimento a un’iniziativa nata in ambito accademico è solo
in apparenza non pertinente all’interno di una trattazione rivolta
alle istituzioni culturali: nei casi non infrequenti in cui esse svolgono
il ruolo di produttori di contenuti scientifici, possono infatti guardare
all’iniziativa Open Access e agli archivi aperti istituzionali
come a una valida alternativa per la pubblicazione15.
2.Altre normative
Nel dare accesso a contenuti culturali in rete bisogna tener conto anche
di altre normative, che regolamentano settori diversi da quello dei diritti
di proprietà intellettuale. Con l’importante differenza
che, mentre a far data dalla Convenzione di Berna i diritti d’autore
sono protetti ai sensi della legge dello Stato in cui vengono fruiti,
a prescindere dal grado di protezione accordato dalla normativa del paese
in cui l’opera è stata prodotta, per altre tipologie di
diritto quanto è lecito in uno Stato può confliggere con
l’ordinamento o ledere diritti accordati dalla normativa di un
altro. La rete attraversa confini e territori dalle culture differenti,
che esprimono valori diversi rispecchiati dai rispettivi ordinamenti
giuridici: va pertanto usata accortezza per evitare di infrangere la
legge vigente in altre nazioni o di ledere i diritti eventualmente garantiti
sui materiali da particolari condizioni contrattuali nei paesi di origine.
Le leggi che definiscono l’oscenità o l’indecenza
dei contenuti, ad esempio, possono variare sensibilmente e i contenuti
digitali, proprio come i romanzi, i dipinti o le fotografie analogiche,
possono incorrere in violazioni delle norme vigenti in paesi esteri.
In alcuni ordinamenti la pubblicazione di particolari categorie di contenuti è sottoposta
a restrizioni (per esempio, in Germania è vietata la propaganda
nazista) o a particolari tutele: è il caso, ad esempio, delle
immagini di bambini.
Nel dare accesso in rete a dati sul patrimonio culturale non si può prescindere
da quanto disposto in merito dalle leggi di tutela, e dal tenere sempre
conto dei rischi cui la diffusione delle informazioni può esporre
il patrimonio non musealizzato16.
Una considerazione a parte merita il diritto alla riservatezza o privacy17.
Per dare accesso remoto ai servizi delle istituzioni culturali, frequentemente
occorre processare, in maniera più o meno automatica, dati personali
degli utenti: particolare attenzione va rivolta a evitare il rischio,
implicito nei sistemi automatici di gestione e monitoraggio dell’uso
delle risorse digitali, che essi ledano il diritto alla riservatezza.
Un invito alla prudenza va rivolto ai siti che gestiscono mailing lists:
se è ormai assodato che inoltrare una e-mail privata all’insaputa
del suo autore può rappresentare una violazione del diritto d’autore
e del diritto alla riservatezza, capita talora che vengano pubblicati
su siti web mail-archives di liste di discussione senza che gli iscritti
ne siano stati preventivamente informati: è opportuno rendere
noto ai partecipanti che i messaggi da essi inviati, inclusi i loro indirizzi
e-mail, non resteranno riservati alla ristretta cerchia dei partecipanti
alla lista di discussione, ma saranno resi pubblicamente accessibili
a chiunque. Correttezza e legalità a parte, si espongono gli iscritti
al rischio di essere bersagliati da sgraditi quantitativi di spam.
3.La costruzione del sito
3.1.Contenuti
Fin dalle prime fasi della progettazione della struttura e dei contenuti
del sito web, per non incorrere nell’illecito uso di opere e contenuti
soggetti a tutela, bisogna preventivamente verificare la provenienza
dei materiali che vi si intende incorporare, valutare con attenzione
quali diritti sussistano su di essi, procedere all’identificazione
dei titolari dei diritti e quindi acquisirne l’autorizzazione liberatoria
in tutti i casi in cui i titolari non coincidano con la persona fisica
o giuridica responsabile del sito web. Contravvenire alla legge espone
al rischio di incorrere in un’azione giudiziaria ed essere costretti
al risarcimento del danno; per la violazione dei diritti morali dell’autore
(usurpazione della paternità dell’opera, modifica che produca
offesa alla reputazione o all’onore dell’autore, pubblicazione
di opera non destinata alla pubblicità) sono previste anche pene
detentive.
Vi sono contenuti, come ad esempio le opere multimediali o le basi di
dati, su cui possono sussistere un gran numero di diritti facenti capo
ad altrettanti titolari, e rintracciarli può essere complicato.
Per ogni situazione complessa sarà opportuno avvalersi della consulenza
di un giurista specializzato.
Per ogni “opera dell’ingegno di carattere creativo”18 cui si voglia dare pubblico accesso tramite il sito web occorre anzitutto
chiedersi:
- chi sia/no l’autore/i. Autore è ritenuto colui
che è indicato come tale sull’opera stessa; i diritti
morali dell’autore sono irrinunciabili, inalienabili, imprescrittibili.
- se
i diritti esclusivi di utilizzazione economica siano ancora in vigore,
se l’autore li abbia trasferiti del tutto o in
parte, per esempio a un editore commerciale, o vi abbia rinunciato del
tutto o in parte, ad esempio facendo ricorso a un modello di licenza
Creative Commons.
L’amministrazione dei diritti su una determinata opera può essere
stata affidata a una società collettiva (in Italia, la SIAE19);
in assenza dell’avviso di copyright sull’opera che si desidera
utilizzare, si può procedere a una verifica nei registri della
società.
Quindi si passerà a definire gli usi che dei contenuti selezionati
si vogliono fare: si vogliono pubblicare in tutto o in parte? Su una
o più pagine web? Si vogliono sottoporre a modifiche o rielaborazioni?
Infine, va calcolato il periodo di tempo durante il quale si intende
fruire dell’opera. Si richiederà dunque la liberatoria;
nell’acquisirla occorrerà anche accertarsi che chi la rilascia
abbia a propria volta rispettato eventuali diritti di terzi20.
Nel predisporre i contenuti del sito occorre sempre tener presente che
tagliare e incollare, ma anche rielaborare, tradurre o adattare un lavoro
soggetto a tutela giuridica richiede la preventiva acquisizione del permesso
dell’autore.
Si possono pubblicare liberamente:
- la documentazione di fonte pubblica, ovvero i testi degli
atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, tanto
italiane che straniere, non protetti da diritto d’autore (art.
5 lda)21;
- gli articoli di attualità di carattere
economico, politico o religioso, a meno che la loro utilizzazione non
sia stata espressamente riservata. Occorre comunque indicare la fonte,
la data e il nome dell’autore (art. 65 lda);
- alle
medesime condizioni (obbligo di corretta e completa indicazione della
fonte) possono essere divulgati i discorsi di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubblico e gli estratti di conferenze aperte
al pubblico (art. 66 lda);
- si possono riassumere e citare brani di opere a scopo di
informazione o critica, purché ciò non costituisca concorrenza
all’utilizzazione economica dell’opera e a condizione che
si menzionino sempre autore, titolo dell’opera, editore (art. 70
lda);
- opere prive dei caratteri di originalità e creatività,
pertanto non soggette alla tutela della lda;
- opere su cui
siano decorsi i termini per la protezione legale dei diritti patrimoniali
(diritti esclusivi di utilizzazione economica). Bisogna però rispettare
in ogni caso i diritti morali dell’autore,
imprescrittibili, quindi indicare sempre la paternità dell’opera,
non intervenire sull’opera stessa con modifiche non autorizzate,
in nessun caso pubblicare opere che l’autore in vita ha voluto
restassero inedite.
La decorrenza dei termini per la tutela dei diritti d’autore o
connessi va comunque valutata con attenzione. Ogni «elaborazione
di carattere creativo», ad esempio, è protetta ai sensi
della lda anche quando siano scaduti i termini per la tutela delle opere
di cui costituisce un adattamento, rifacimento, traduzione, compendio
ecc. (art. 4 lda). Al curatore di edizioni critiche e scientifiche di
opere di pubblico dominio è riconosciuto per venti anni un diritto
connesso, il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera,
oltre al diritto a vedere indicato il proprio nome (art. 85 quater).
Proponiamo di seguito un quadro dei diritti che possono essere detenuti
su alcune tipologie di opere che con particolare frequenza entrano a
far parte dei siti web culturali.
3.1.1. Fotografie e immagini statiche
Premettiamo anzitutto che la legge accomuna alle opere fotografiche
quelle realizzate con procedimento analogo a quello fotografico (art.
2 comma 7, art. 87), il che induce a ritenere che le foto digitali siano
sottoposte alla stessa tutela riservata a quelle analogiche.
La prima fondamentale distinzione, difficile per la mancanza di criteri
oggettivi di valutazione, va operata fra l’opera fotografica di
valore artistico e a carattere creativo, in capo al cui autore sono riconosciuti
i pieni diritti morali e patrimoniali, e la semplice fotografia, ovvero
le «immagini di persone, o di aspetti, elementi o fatti della vita
naturale e sociale» (art. 87 lda). Le alterazioni (cropping) o
le sovraimpressioni su una foto d’arte senza la preventiva autorizzazione
dell’autore equivalgono a violazioni dei suoi diritti morali.
Sulla mera fotografia è riconosciuto al fotografo un diritto
connesso, ovvero il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio
della fotografia per venti anni dalla sua produzione; qualora la foto
sia stata eseguita nell’adempimento di un contratto di impiego,
tale diritto pertiene al datore di lavoro. Perché il diritto possa
esser fatto valere occorre tuttavia che sulla foto sia riportata l’indicazione
del nome del fotografo (o della ditta da cui egli dipende, o del committente
della fotografia) dell’anno di produzione della foto e del nome
dell’autore dell’opera eventualmente riprodotta. Tali dati
vanno quindi riportati accanto a ogni immagine pubblicata sul sito web;
d’altra parte, l’assenza di simili indicazioni sulla fotografia
originale dovrebbe far ritenere non abusiva la sua riproduzione.
È esclusa anche dalla tutela del diritto connesso una terza categoria
di immagini, le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti
materiali, disegni tecnici e simili, aventi solo valore documentale (artt.
87-92 lda).
Qualificare l’immagine, identificare i titolari dei diritti sulla
fotografia e acquisirne le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione
sul Web non è ancora sufficiente: occorre anche avere riguardo
per il soggetto rappresentato.
- Il ritratto
Ai sensi della legge sul diritto d’autore non può essere
esposto il ritratto di una persona senza il suo previo esplicito consenso,
a meno che si tratti di un personaggio pubblico o l’immagine riproduca
una cerimonia o altro evento pubblico (artt. 96-98). Un museo, ad esempio,
non potrà quindi pubblicare sul proprio sito l’immagine
di un visitatore assorto nella contemplazione di un’opera senza
il suo esplicito permesso.
- Le opere d’arte figurativa
Se l’opera d’arte riprodottaricade
ancora entro i termini della tutela del diritto d’autore, bisognerà acquisire
tutte le necessarie autorizzazioni dal titolare dei diritti. Se i diritti
esclusivi di utilizzazione economica sull’opera d’arte
sono scaduti e l’opera è passata sotto la tutela dello
Stato in qualità di
bene culturale, la riproduzione dell’immagine deve essere autorizzata
dall’amministrazione che ha in consegna il bene, che è libera
di fissarne canoni e corrispettivi. La materia, fino a tempi recenti
regolamentata dalla c.d. legge Ronchey22 e normative derivate, è ora
stata ricompressa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio23 (artt.
106-109, in particolare art. 108).
3.1.2. I carteggi
Le lettere di personaggi storici o comunque noti esercitano di solito
una grande suggestione, suscitano curiosità ed è facile
subire la tentazione di esporle al pubblico. Come le memorie familiari
e personali, però, così le corrispondenze epistolari di
carattere privato non possono essere rese pubbliche senza l’esplicito
consenso tanto dell’autore che del destinatario. Tale diritto rientra
fra i diritti connessi, è riconosciuto su ogni corrispondenza
privata, protetta o meno ai sensi del diritto d’autore, e vale
anche nel caso in cui siano decorsi i termini per la tutela del diritto
d’autore: se gli aventi diritto non hanno espresso in merito la
propria volontà per iscritto, dopo la morte il diritto si trasferisce
ai parenti fino al quarto grado e, in caso di loro dissenso, la decisione è rimessa
all’autorità giudiziaria. Naturalmente, tale tutela non
si applica alle corrispondenze ufficiali o che presentino interesse di
Stato (artt. 93-95 lda).
3.1.3. Le banche di dati
La banca dati24, anche definita base di dati (data base) quando è supportata
dalle funzionalità di un data base management system, può essere
tutelata come opera dell’ingegno di carattere creativo ai sensi
della lda se presenta nella scelta o disposizione del materiale carattere
di creazione intellettuale originale (art. 1 lda). L’autore della
banca dati ha il diritto esclusivo di autorizzare ogni riproduzione,
distribuzione o presentazione al pubblico, anche parziale, della banca
dati nonché ogni possibile traduzione o adattamento (art. 64 quinquies
lda).
Tuttavia, anche al costitutore di una banca dati che di per sé non
si configuri come un’opera di carattere creativo è riconosciuto,
entro i confini dell’Unione Europea, uno specifico tipo di tutela,
il diritto detto sui generis. Tale diritto tutela l’investimento
sostenuto per la realizzazione ed elaborazione contro la concorrenza
sleale e lo sfruttamento parassitario della banca dati, del cui contenuto
vieta estrazione e reimpiego per i quindici anni successivi al suo completamento.
I diritti detenuti sui materiali che entrano a far parte della banca
dati restano impregiudicati; anche il software che la gestisce gode di
tutela autonoma.
3.1.4. Grafica
Gli elementi esteriori delle opere sono sottoposti a tutela: è vietata,
in quanto atto di concorrenza sleale, l’imitazione «delle
testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri
di stampa, di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto
esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione
o imitazione sia atta creare confusione di opera o di autore» (art.
102 lda).
La grafica originale di un sito è meritevole di tutela come qualsiasi
altra immagine artistica; questo non preclude tuttavia la possibilità di
trarre ispirazione da una grafica ben riuscita, in quanto per incorrere
nell’illecito occorre che l’imitazione sia tale da ingenerare
nell’utente confusione con il sito imitato.
3.1.5. Loghi, marchi
Pur non addentrandoci nel campo della proprietà industriale,
occorre comunque ricordare che la normativa vieta a terzi l’uso
non autorizzato di loghi e marchi. Un marchio può essere costituito
anche da una parola o una frase; la sua funzione è consentire
l’identificazione di un prodotto commerciale (che potrebbe essere,
per esempio, una pubblicazione periodica) da parte dei potenziali utenti.
I marchi registrati o depositati vengono spesso individuati da una R
iscritta in un circoletto ® o dall’acronimo ™ di trademark.
3.2.Linking e framing
Accorgimenti tecnici comunemente adottati nella creazione di un sito,
come i cosiddetti linking e framing, comportano a loro volta implicazioni
di carattere giuridico.
Il termine inglese link è adottato per indicare il collegamento
ipertestuale, strumento fondamentale per la navigazione sul Web, che
consente di dirigere chi consulta la pagina web direttamente verso un’altra
pagina, interna o esterna al sito, contenente l’informazione o
l’approfondimento desiderato. Con il termine framing si intende
invece l’inserimento della pagina puntata all’interno della
struttura grafica del sito che vi si collega.
I link interni al medesimo sito non pongono alcun problema dal punto
di vista giuridico; lo stesso vale per il collegamento alla home page
di siti esterni (surface linking), che anzi è generalmente gradita
e auspicata. Una maggiore attenzione va riservata invece al framing e
al c.d. deep linking, ovvero al collegamento a pagine interne di altri
siti, senza transitare per la home page.
Entrambe le pratiche sono ritenute illecite negli Stati Uniti se non
espressamente autorizzate dal titolare del sito linkato. La giurisprudenza
europea e nazionale non sembra invece avere ancora un orientamento comune
e univoco: si ritiene tuttavia che il framing violi il diritto d’autore
qualora non venga reso esplicito quale sia la fonte dell’informazione
visualizzata e possa inoltre configurarsi come concorrenza sleale ogni
qual volta serva a sfruttare la notorietà di un altro sito o i
servizi da questo offerti senza autorizzazione e senza il versamento
di un corrispettivo.
Il deep link ha una connotazione più controversa; secondo alcuni,
sottraendo accessi alla home page del sito, che in genere ospita i banner
pubblicitari e i dispositivi per il conteggio degli accessi, la pratica
potrebbe costituire una violazione della normativa sulla concorrenza. È evidente,
d’altra parte, come solo l’indicazione per esteso dell’URL
di una pagina o di una risorsa elettronica, in mancanza di un identificatore
standard25, possa consentire l’identificazione inequivoca e il
reperimento di una risorsa digitale.
I siti di alcune grandi organizzazioni esplicitano la links policy adottata
e quella auspicata da parte di chi voglia linkare a pagine interne del
sito, spesso richiedendo preventivamente di contattare il webmaster per
ottenerne l’autorizzazione26. In conclusione, nel rinviare a informazioni
ospitate su siti esterni è bene mantenere una condotta prudente
e ispirata alla massima correttezza, tenendo a mente le possibili implicazioni;
d’altra parte, per proteggere i propri materiali, è sempre
meglio chiarire la condotta richiesta ai terzi rispetto ai deep link,
possibilmente esplicitandolo nell’ambito della nota di copyright-disclaimer
(vedi oltre).
3.3.Il software
I programmi per l’edizione dei contenuti e per il caricamento
sul server sono indispensabili per la realizzazione del sito web; occorre
preventivamente accertarsi di essere titolari di valida licenza per l’impiego
dei software prescelti.
I programmi per elaboratore sono protetti ai sensi della normativa sul
diritto d’autore, con eccezione delle idee e dei principi che stanno
alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce. L’Unione Europea ha perseguito l’armonizzazione
di tale tutela a partire dal 199127. È attualmente in corso un
aspro dibattito in seno alle istituzioni europee in merito all’ipotesi
di transizione della materia alla più restrittiva disciplina dei
brevetti28.
Fin dagli anni Ottanta il movimento per il software libero si è mosso
in senso opposto, per lo sviluppo e la distribuzione di programmi che
fosse possibile condividere e modificare. Il software open source è distribuito
con una licenza che consente di avere accesso al codice sorgente e quindi
di poterlo liberamente condividere, copiare e modificare, a condizione
che il programma derivato venga concesso in uso alle medesime condizioni29.
Le pubbliche amministrazioni europee incoraggiano sempre più l’adozione
del software open source nel quadro di una politica di cooperazione,
trasferibilità e interoperabilità, ma anche perché si
ritiene che un programma che molti esperti di diversa provenienza possono
correggere e migliorare possa garantire migliori prestazioni e risulti
infine di migliore qualità30.
3.4.Domain name, meta tag
Sul campo complesso del nome a dominio (domain name) va detto che nel
definirlo occorre rispettare le normative a tutela non solo della proprietà intellettuale,
ma anche del nome, dei segni distintivi e dei marchi31.
Anche nel dare un titolo al sito bisogna ricordare che la lda tutela
il titolo delle opere dell’ingegno, che, «quando individui
l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera
senza il permesso dell’autore» (art. 100 lda); attenzione
dunque a mutuare per il proprio sito titoli di opere protette dal diritto
d’autore, così come denominazioni di organizzazioni o prodotti,
o altrimenti identificabili come marchi o insegne, e pertanto tutelati
ai sensi della normativa sulla proprietà industriale.
Considerazioni analoghe valgono per le intestazioni e le parole chiave
da adottare per l’indicizzazione nei meta tag della sezione head
della pagina, le informazioni che servono per il reperimento del sito
da parte dei motori di ricerca.
4.La tutela del sito
Una volta realizzato il sito nel rispetto dei diritti detenuti sui contenuti
incorporativi, si potrà procedere ad assicurare il rispetto dei
diritti sull’opera creata e sui materiali pubblicati.
4.1.Tutela giuridica
Il sito web nel suo insieme può essere tutelato come opera creativa,
senza pregiudizio per i diritti sui contenuti che ne fanno parte. Come
non è tutelato ai sensi della lda il libro in quanto tale, bensì l’opera
cui esso offre il corpus mechanicum e che può configurarsi in
vario modo (opera letteraria, periodico scientifico, catalogo fotografico…)
così per identificare quale sia la tutela che la legge può offrire
al sito web occorre analizzare quali siano le caratteristiche dell’opera
che il sito nel suo insieme rappresenta, verificando anzitutto se esso
possa essere considerato una creazione originale.
Un orientamento accostava il sito web alla banca dati; la definizione
che la legge dà della banca dati (vedi sopra) è infatti
sufficientemente ampia da poter ricomprendere molti siti web, se non
che l’informazione offerta da un sito è senz’altro
organizzata, ma non è detto che metodicità e sistematicità siano
la caratteristica saliente dell’opera da tutelare.
Poiché un sito è generalmente composto da opere di diverse
tipologie (testi, immagini, suoni, grafica) interconnesse, non esiste
se non in ambiente digitale, richiede un software per essere costruito
e fruito ed è in genere caratterizzato dall’interattività,
l’orientamento ormai prevalente accosta il sito web all’opera
multimediale.
L’opera multimediale si può a propria volta qualificare
come opera collettiva, costituita dalla «riunione di opere o di
parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato
della scelta e del coordinamento ad un determinato fine» (art.
3 lda) nel qual caso autore dell’opera sarà considerato
l’assemblatore (art. 38 lda); oppure può configurarsi come
opera complessa (o comune), ovvero il risultato del contributo indistinguibile
e inscindibile di più persone, nel qual caso il diritto d’autore
appartiene in comune a tutti i coautori (art. 10 lda).
Il tipo di tutela più adeguato va determinato caso per caso esaminando
le peculiarità del sito web.
Le scelte operate nella fase di progettazione e realizzazione del sito
avranno ripercussioni sulla titolarità dei diritti: nel caso di
un sito web istituzionale, qualora esso sia stato interamente realizzato
da dipendenti della medesima istituzione, questa sarà titolare
di tutti i diritti di utilizzazione economica; se, invece, parte della
realizzazione è stata affidata a società o soggetto esterno,
la titolarità dei diritti sull’opera andrà regolata
per via contrattuale. Le singole parti che compongono l’opera manterranno
il godimento di tutela autonoma e indipendente rispetto al tutto.
4.2.Copyright notice e disclaimer
L’opera dell’ingegno a carattere creativo è tutelata
dal diritto d’autore a titolo originario, senza che siano necessarie
ulteriori formalità: il sito web che si configuri come opera originale è quindi
protetto ai sensi di legge per il solo fatto di essere stato creato.
Tuttavia, è buona norma esplicitare attraverso un avviso o notizia
di copyright (copyright notice) che ci si intende riservare i diritti
su quanto messo in linea, a fini di deterrenza contro furti e plagi,
per dare indicazioni chiare a chi agisce in buona fede e offrire i giusti
riferimenti a chi intenda correttamente richiedere l’autorizzazione
a utilizzare parte dei contenuti.
La più semplice, chiara e diffusa formula di copyright notice è «Tutti
i diritti riservati», ma naturalmente è possibile elencare
in dettaglio tutti i diritti che ci si intende riservare e gli usi del
materiale che si intendono proibire, per esempio il divieto di creare
versioni mirror del sito o di scaricare, ritrasmettere o modificare file.
La notizia di copyright va accompagnata dall’indicazione del titolare
dei diritti; è poi opportuno includere la data di pubblicazione
del sito nel Web. Nel caso in cui intercorrano degli aggiornamenti, la
data può figurare come un periodo di tempo compreso fra i due
estremi della prima pubblicazione e dell’ultimo aggiornamento (per
esempio: 2002-2005): la data di pubblicazione è un elemento importante
in caso di disputa sulla proprietà intellettuale di un’opera.
Se si intende in tutto o in parte rinunciare ai diritti, e consentire
alcune o ogni possibile utilizzazione dell’opera a determinate
condizioni, occorrerà esplicitarlo nella notizia di copyright; è fondamentale
essere chiari, esaurienti ma sintetici ed esprimere concetti giuridicamente
fondati. È ormai possibile fare riferimento alle licenze standard “some
rights reserved” Creative Commons (vedi sopra).
Di frequente alla notizia di copyright si accompagna la clausola di
esclusione di responsabilità (disclaimer); la si adotta in tutti
i casi in cui si intendano esplicitamente declinare delle responsabilità in
merito alle conseguenze che l’uso dell’informazione offerta
può avere. Si può non garantire l’aggiornamento delle
informazioni, ci si può esimere da responsabilità in merito
all’accuratezza, correttezza e completezza dei contenuti del sito
stesso o dei siti linkati, oppure escludere di essere responsabili di
eventuali pop up generati e collegati al sito da terzi.
Nel decidere dove apporre l’avviso di copyright e l’eventuale
disclaimer bisognerà considerare che la sua funzione è di
chiarire a chiunque abbia accesso all’opera la situazione dei diritti
detenuti su di essa: qualunque sia la scelta grafica operata, occorrerà pertanto
che essa figuri o sia raggiungibile da ogni pagina32.
4.3.Misure tecnologiche di protezione
Esplicitare nella copyright notice quali trattamenti si intendono consentire
o vietare sulle informazioni messe in rete dovrebbe prevenirne usi impropri
da parte degli utenti in buona fede.
La tecnologia propone ulteriori misure di protezione delle risorse digitali
messe in rete, che spaziano dal semplice espediente della pubblicazione
delle immagini alla sola bassa risoluzione, che ne limita gli usi commerciali33,
al digital watermarking, filigrana o marchiatura elettronica, ovvero
l’inserimento visibile o nascosto nell’immagine del nome
dell’istituzione e di altre informazioni utili alla sua tracciatura
elettronica, alla criptazione, ai diversi sistemi che consentono la visualizzazione
di un contenuto impedendone però lo scaricamento o download.
Le misure tecnologiche di protezione rivestono un ruolo chiave non solo
a tutela dei diritti, ma anche a garanzia di quei contenuti dei quali
sia importante assicurare l’identità, l’integrità e
l’autenticità.
L’ultima direttiva europea34 recepita nel nostro ordinamento ha
introdotto il divieto di violare le misure tecnologiche di protezione,
riconoscendo però al tempo stesso che gli individui con disabilità non
devono esserne svantaggiati: a loro favore, pertanto, ogni misura tecnologica
dovrà essere disattivata.
4.4.DRMS
L’istituzione titolare di diritti sui contenuti e prodotti culturali
digitali può, fatto salvo il diritto di accesso per tutti a un
minimo livello informativo35, legittimamente decidere di sfruttare commercialmente
tali diritti. Esistono soluzioni tecnologiche che consentono la gestione
digitale dei diritti in uno scenario complesso, consentendo funzionalità di
commercio elettronico (eCommerce); tali soluzioni prendono il nome di
digital rights management systems36, comunemente citati come sistemi
DRM. Soluzioni DRM vengono generalmente adottate negli scenari complessi,
in particolare nei casi in cui fra il titolare dei diritti e l’utente
finale si inseriscano soggetti terzi, e comportano un consistente impegno
economico. Presupposti per lo sviluppo e l’implementazione dei
DRMS sono l’identificazione dei diritti detenuti sulle risorse
che il sistema dovrà gestire, la loro descrizione attraverso metadati
presenti su ciascuna risorsa digitale e la definizione delle regole in
base alle quali il sistema dovrà agire. Le regole che codificano
lo scenario sono strettamente dipendenti dal contesto in cui il sistema
dovrà operare e possono includere la segmentazione dell’utenza
in diverse fasce, ciascuna delle quali sarà soggetta a obblighi
e godrà di privilegi diversi. Per poter svolgere la propria funzione,
i digital rights management systems devono trattare informazioni personali
sugli utenti, dei quali consentono l’autenticazione; nel loro sviluppo
occorre dunque tener conto della disciplina sul trattamento dei dati
personali37.
Una distinta disciplina regolamenta l’eCommerce: un primo tentativo
di regolamentazione a livello comunitario è stato avviato dalla
direttiva 2002/21/CE38.
1] Questo lavoro fa riferimento a una bibliografia
e sitografia piuttosto variegata, ma che ha come riferimenti fondamentali:
A. Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore: la proprietà intellettuale
nella società dell’informazione, Sant’Arcangelo di
Romagna: Maggioli, 2003; e inoltre: B. Cunegatti, C. Di Cocco, J. Monducci,
Immissione nel sito web della regione Emilia Romagna di materiale informativo
coerentemente alla normativa in materia di proprietà intellettuale
e trattamento dei dati personali: linee guida,
Diritto d’autore: la proprietà intellettuale tra biblioteche
di carta e biblioteche digitali, a cura di A. De Robbio, Roma: AIB Sezione
Lazio, 2001; A. De Robbio, Copyright elettronico per la Biblioteca digitale
italiana, in: Studio di fattibilità per la realizzazione della
biblioteca digitale, Aggiornamento 2002-2003, Intersistemi, aprile 2003, <http://www.iccu.sbn.it/PDF/aggSDF_pt-4.pdf>; European Museums Information
Institute Distributed Content Framework – EMII DCF Workpackage
2, Legal requirements report and licensing agreement templates, contr.
Naomi Korn [et. al.], EMII-DCF, © 2003; MINERVA WP4. Gruppo di lavoro
italiano “Problemi connessi alla tutela dei dati e dei diritti
di proprietà intellettuale in relazione all’accesso in rete
al patrimonio culturale”, Tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale
in relazione all’accessibilità in rete del patrimonio culturale.
Prime considerazioni, Working paper, vers. 1.0, 15 giugno 2004,
<
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/ipr/documents/wp4ipr040615.pdf>.
Tutti gli URL segnalati nel corso dell’articolo sono stati verificati
il 7 marzo 2005.
2] Inghilterra, Galles e molte ex colonie britanniche, dagli Stati Uniti
(esclusa la Louisiana) all’Australia al Sud Africa. Contrapposto
alla civil law, diffusa nei paesi dell’Europa continentale, che
affonda le radici nel diritto romano.
3] Per approfondire la storia dei due sistemi e le loro analogie e divergenze:
G. Pascuzzi, R. Caso, I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense
e diritto d’autore italiano, Padova: CEDAM, 2002.
4] Nel 1967 è stata fondata, nell’ambito
dell’ONU,
la World Intellectual Property Organization (WIPO, <
http://www.wipo.int>)
erede e amministratrice della Convenzione di Berna e di altre convenzioni
internazionali. Nel 1996 sono stati sottoscritti il WIPO Copyright Treaty
(WCT) e il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), entrambi ratificati
dal Consiglio dell’Unione Europea nel 1996. Fra i recenti accordi
internazionali va ancora menzionato il TRIPS, Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights, promosso dall’Organizzazione mondiale
per il commercio WTO <http://www.wto.org> e concernente tutti gli
aspetti della proprietà intellettuale rilevanti ai fini del commercio,
quindi tanto il diritto d’autore che la proprietà industriale.
5] Direttiva 91/250/CEE del Consiglio delle comunità europee (14
maggio 1991) Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita
con d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; Direttiva 92/100/CEE del Consiglio
delle comunità europee (19 novembre 1992) Diritto di noleggio,
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in
materia di proprietà intellettuale, recepita con d. lgs. 16 novembre
1994, n. 685; Direttiva 93/83/CEE del Consiglio delle comunità europee
(27 settembre 1993) Coordinamento di alcune norme in materia di diritto
d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via
satellite e alla ritrasmissione via cavo, recepita con d. lgs. 23 ottobre
1996, n. 581; Direttiva 93/98/CEE del Consiglio delle comunità europee
(29 ottobre 1993) Armonizzazione della durata di protezione del diritto
d’autore e di alcuni diritti connessi,recepita con d. lgs. 26 maggio
1997, n. 154; Direttiva 96/9/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio
(11 marzo 1996) Tutela giuridica delle banche di dati, recepita con d.
lgs. 6 maggio 1999, n. 169; Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (22 maggio 2001) Armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
recepita con d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68; Direttiva 2004/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (29 aprile 2004) sul rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale.
6] Alla lda si affiancano alcuni articoli del Codice Civile (libro V,
titolo IX, capo I, art. 2575-2583).
7] Numerosi portali e virtual reference desks
guidano alla conoscenza e all’interpretazione delle normative.
A livello internazionale segnaliamo: About Intellectual Property del
WIPO, <http://www.wipo.org/about-ip/en/>;
Intellectual Property Gateway del WTO, < http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm>;
Pagina Unesco sul copyright, <http://www.unesco.org/culture/copyright/> e
Unesco Collection of Copyright Laws, <http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14991&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html>.
A livello europeo: EUR-LEX: il diritto dell’Unione Europea. Diritto
della Proprietà Intellettuale, <http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/reg/it_register_1720.html>;
Introduzione alla proprietà intellettuale, a cura del sito ScadPlus
dell’Unione Europea, sezione Mercato interno (in italiano) <http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s06020.htm>;
e soprattutto lo IPR-Helpdesk Web Service <http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm>,
servizio gratuito di supporto alla creatività e all’innovazione
in Europa finanziato dalla Commissione Europea, consultabile anche in
italiano; all’interno, l’e-serial: IPR Helpdesk Bulletin <http://www.ipr-helpdesk.org/controlador.jsp?cuerpo=cuerpo&seccion=newsletter&len=it>.
Per i paesi di common law si può far riferimento a: UK Copyright
Service, <http://www.copyrightservice.co.uk/>; United States Copyright
Office, <http://www.copyright.gov/>.
Per l’Italia si possono segnalare: Pagina del diritto d’autore
e delcopyright, a cura di Antonella De Robbio, <http://www.math.unipd.it/~derobbio/dd/copyr00.htm>;
Pagina AIB su Diritti d’autore, diritti all’informazione
e biblioteche, <http://www.aib.it/aib/cen/copyright.htm>;. Di grande
ricchezza informativa e costantemente aggiornato il sito <www.dirittodautore.it>.
8] Un esempio è offerto dalla licenza Gnu Free Documentation Licence – GFDL, <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>.
Il prodotto open content forse più noto è l’enciclopedia
web collaborativa Wikipedia <http://www.wikipedia.org>.
9] Una introduzione generale al copyleft è offerta da M. Marandola,
Il nuovo diritto d’autore: introduzione a Copyleft, Open Access
e Creative Commons, Milano: DeC 2005.
10 <http://www.creativecommons.org>.
11] Vedi <http://www.creativecommons.it/Licenze>.
Recentemente è stata
lanciata da alcuni membri di Creative Commons Italia l’iniziativa “Scarichiamoli!” <http://www.scarichiamoli.org/>,
che si prefigge di portare in Parlamento un progetto di legge che sancisca
che tutte le opere dell’ingegno
la cui realizzazione sia stata finanziata con fondi pubblici debbano
essere di pubblico dominio. La legge dovrebbe mirare anche ad agevolare
la fruizione delle opere di pubblico dominio, disponendo che lo Stato
promuova un portale dedicato che dia accesso alle opere di dominio pubblico
nei diversi settori dell’arte e del sapere. Vedi anche: Italia
scaricate tanto scaricate tutti, articolo su «Punto informatico»,
19 gennaio 2005, <http://punto-informatico.it>.
12] <http://science.creativecommons.org>.
13] Il movimento viene avviato nel 2002 con la Dichiarazione di Budapest
(14 febbraio 2002, <http://www.soros.org/openaccess/>, cui fa seguito
la Berlin Declaration on open access to knowledge in the sciences and
humanities, sottoscritta in occasione della conferenza “Open access
to knowledge in the sciences and the humanities”, 20-22 ottobre
2003 (la si può leggere anche in italiano, trad. it. S. Mornati,
P. Gargiulo, <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.htmll>).
La Conferenza dei rettori delle università italiane ha aderito
alla Dichiarazione di Berlino con la Dichiarazione di Messina Documento
italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino sull’accesso
aperto alla letteratura accademica (4 novembre 2004) sottoscritta nel
quadro del convegno “Gli atenei italiani per l’Open Access:
verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca”, <http://www.aepic.it/conf/viewpaper.php?id=49&cf=1>.
Ci si riferisce alla stessa iniziativa con le espressioni scholarly
communication (comunicazione scientifica) o eprints.
14] Un elenco degli editori che lo consentono è tenuto dal progetto
SHERPA <http://www.sherpa.ac.uk>. Il progetto ROMEO ha condotto
una ricerca sui diritti di proprietà intellettuale in rapporto
all’open access <http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/> e
cura l’aggiornamento della lista di periodici che consentono, o
consentiranno, l’autoarchiviazione <http://romeo.eprints.org>.
15] Per ulteriori informazioni, vedi il sito della Association of Research
Libraries <<http://www.arl.org/ scomm/open_access/framing.html> e
il sito eprints <http://www.eprints.org/>. Una ricca bibliografia è offerta
da C. W. Bailey jr., Open access bibliographyliberating scholarly literature
with e-prints and open access journals,ARL, 2005,<http://info.lib.uh.edu/cwb/oab.pdf> (pubblicata
anche a stampa dalla Association for Research Libraries).
16] Cfr: MINERVA WP4. Gruppo di lavoro italiano “Problemi connessi
alla tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale
in relazione all’accesso in rete al patrimonio culturale”,
Working paper Tutela dei dati e dei diritti cit.
17] La Convezione europea sui diritti dell’uomo (1950) ha affermato
per la prima volta che ciascuno ha diritto al rispetto della propria
sfera privata e familiare, della propria casa e corrispondenza. Nel 1995 è stato
avviato il processo di armonizzazione delle normative in materia nei
paesi dell’Unione con la direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 95/46/EC sulla protezione degli individui con riguardo al trattamento
dei dati personali. In Italia, la materia è regolata dal Codice
in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003,
n. 196); la protezione della vita privata nell’ambito delle comunicazioni
elettroniche è affrontata dalla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche. Al Codice è accluso il Codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici.
18 ] Ai sensi della lda sono protette «le opere dell’ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti
i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione
di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche […]
nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
[art. 1]
In particolare sono comprese nella protezione:
- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con
o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e pantomimiche, delle
quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della pittura, dell’arte
del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa
la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreché il
loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto
al quale sono associate;
- i disegni e le opere dell’architettura;
- le opere dell’arte cinematografica,
muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti
di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi
forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente
legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento
di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine
programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione
del programma stesso.
- le banche di dati di cui al secondo comma
dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto.
- le opere del disegno industriale che presentino di per
sé carattere creativo e valore artistico» [art. 2].
19] Società italiana autori ed editori, <http://www.siae.it>.
Nella sezione “Biblioteca giuridica” del sito è offerta
una raccolta della normativa nazionale, comunitaria, internazionale e
della giurisprudenza in materia di diritto d’autore. Un utile riferimento
a livello internazionale è l’International Federation of
Reprodution Rights Organisations –IFRRO, <http://www.ifrro.org/>.
20] Schemi di contratto per la comunicazione al pubblico via Internet
di diverse tipologie di contenuti sono offerte in L. Chimienti, Il diritto
di autore nella prassi contrattuale, Milano: Giuffrè, 2003, p.
295-350.
21] Una guida alla documentazione di fonte pubblica italiana è offerta
dal sito dell’Associazione italiana biblioteche, <http://www.aib.it/dfp/>.
22] L. 14 gennaio 1993, n. 4.
23] D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entrato in vigore il 1° maggio
2004.
24] La definizione che l’art. 2 comma 9 della lda dà della
banca dati è la seguente: «raccolta di opere, dati o altri
elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo».
25] Come un persistent identifier, il Digital Object Identifier (DOI),
lo Universal Resource Name (URN) ecc.
26 Un buon esempio è offerto dal sito web del Museums, Archives
and Libraries Council del Regno Unito, <http://www.mla.gov.uk>.
27] Direttiva 91/250/CEE del Consiglio delle comunità europee
(14 maggio 1991) Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita
in Italia con d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
28] Il Legal Affairs Committee del Parlamento europeo ha richiesto il
2 febbraio 2005 alla Commissione europea di riavviare l’iter legislativo
di una direttiva sulla brevettabilità del software (eGovernment
Observatory IDABC, European Parliament’s Committee calls for new
start on software patents directive, in eGoverment news, <http://europa.eu.int/idabc/en/document/3842/194>).
29] Sul sito dell’Open Source Initiative sono reperibili le informazioni
sull’iniziativa e sulle licenze open source, <http://www.opensource.org>.
30] Il servizio IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment
Services to public Administrations, Business and Citizens) della Commissione
europea <http://europa.eu.int/idabc/> ha creato un Osservatorio
sull’open source (Open Source Observatory, <http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/452>. In Italia, il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie ha emanato la Direttiva 19 dicembre 2003 Sviluppo ed
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni
(pubblicata sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004) che incoraggia le pubbliche
amministrazioni all’adozione di software open source.
31] Si rinvia alla sintesi che della problematica fa A. Sirotti Gaudenzi,
Il nuovo diritto d’autore cit., p. 225-240.
32] Ulteriori suggerimenti a: UK Copyright Service, Factsheet No. P-03:
Copyright Notices, <http://www.copyrightservice.co.uk/copyright/p03_copyright_notices> (ma
si tenga conto che alcune indicazioni fanno riferimento al modello angloamericano
del copyright).
33] Naturalmente, un buon software di interpolazione può aggirare
l’ostacolo.
34] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22 maggio
2001) Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società dell’informazione, recepita
con D. lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
35] Vedi anche UNESCO Recommendation Concerning the Promotion and Use
of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace; <http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13475&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>, art. 23-25, Reaffirming the equitable
balance between the interests of rights holders and the public interest.
36] “DRM must be about the ‘digital management of rights’ not
the ‘management of digital rights”, W3C Workshop on Digital
Rights Management on the Web, 22-23 gennaio 2001, <http://www. w3.org/2000/12/drm-ws/workshop-report.html>.
37] Una sintetica presentazione delle caratteristiche dei sistemi DRM
e il punto di vista del progetto MINERVA si leggono nel Working paper
del WP4 IPR italiano Tutela dei dati e dei diritti cit.
Una estesa trattazione è offerta dalla Relazione informativa
Digital Rights Management [ottobre 2004], presente sul sito del Ministero
per l’innovazione e le tecnologie
<
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni/digital_rights_management.shtml
>.
Il rapporto fra DRM e interoperabilità è indagato nel
Final Report dello High Level Group on Digital Rights Management (marzo-luglio
2004). Il Gruppo è stato istituito dalla Commissione europea nel
quadro del processo di implementazione dell’Action Plan eEurope
2005; vi partecipano rappresentanti di tutte le componenti del processo
di produzione dei contenuti digitali: organizzazioni di content providers,
autori e detentori di diritti, editori e operatori di telefonia, produttori
di apparecchiature, sviluppatori di DRM, ricercatori, consumatori.
Lo European Bureau of Library, Information and Documentation Associations<http://www.eblida.org>si è
espresso sui DRMS nella EBLIDA Position on digital
rights management systems (febbraio 2003) <http://www.eblida.org/position/index.htm> e
ha reagito al documento dello High Level Group on DRMS con il Response
to the European Commission consultation on the Final Report of the High
Level Group on Digital Rights Management, marzo-luglio 2004, <http://www.eblida.org/position/HLGDRM_FinalReport_May-July04.htm>.
38 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
marzo 2002 relativa a un quadro normativo comune per le reti ed i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva quadro).
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