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Manuale per la qualità dei siti Web pubblici culturali

   
 
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Siti web e diritti di proprietà intellettuale
Giuliana De Francesco


Fama refert nostros te, Fidentine, libellos
non aliter populo quam recitare tuos.
Si mea uis dici, gratis tibi carmina mittam:
si dici tua uis, hoc eme, ne mea sint.
M. Valeri Martialis Epigrammaton Liber, I, 29

1. I diritti di proprietà intellettuale1

È ormai chiaro che il Web soggiace all’ordinamento giuridico al pari del mondo analogico: i diritti esistono sul Web come al di fuori e le azioni che pregiudichino tali diritti sono parimenti perseguibili e sanzionabili.

Prima di procedere alla progettazione e pubblicazione di un sito web occorre pertanto una consapevolezza dei diritti, e anzitutto dei diritti di proprietà intellettuale, che sussistono sui contenuti da inserire, e di quelli che si verranno ad acquisire sull’opera una volta conclusa.

L’espressione “diritti di proprietà intellettuale” (intellectual property rights), coniata in ambito anglosassone, accomuna la industrial property e la copyright law; essa indica quindi, da una parte, i diritti relativi a marchi e segni distintivi in genere e ai brevetti per invenzione e per modelli, da noi disciplinati nell’ambito del diritto industriale, e dall’altra il diritto d’autore, ovvero l’insieme delle tutele cui sono sottoposte le opere dell’ingegno di carattere creativo. Tali tutele si organizzano in differenti sistemi nei diversi paesi; i due sistemi più diffusi sono quello di matrice latino-germanica del diritto d’autore e quello del copyright, proprio dei paesi di common law.

A fronte della recente intensificazione della protezione accordata dalla legge alla proprietà intellettuale, il panorama è arricchito e innovato rapidamente dagli esiti di varie iniziative che si vanno sviluppando per offrire alternative che favoriscano la circolazione e il libero accesso alle opere.

1.1.Diritto d’autore e copyright

1.1.1. Diritto d’autore: diritti morali e di utilizzazione economica

Il sistema à droit d’auteur vede al centro la figura dell’autore, titolare anzitutto di diritti morali alla paternità e integrità dell’opera e all’inedito, che non scadono e non possono essere ceduti ad altri. Questo significa che nel nostro sistema non si può in nessun caso venir meno all’obbligo di citare l’autore di un’opera, nella forma in cui egli ha scelto di farsi identificare (diritto alla paternità dell’opera); non si deve intervenire sull’opera apportandovi modifiche o mutilazioni senza il suo consenso (diritto all’integrità dell’opera) né è possibile pubblicare un’opera senza il consenso dell’autore o un inedito senza la previa autorizzazione degli eredi o legatari dell’autore, e in nessun caso se l’autore l’ha espressamente vietata in vita (diritto all’inedito).

Il diritto d’autore è originario e non richiede formalità, quali il deposito o la registrazione dell’opera, per poter essere esercitato.

Accanto ai diritti morali l’autore, o chi ne è erede, gode di diritti esclusivi di utilizzazione economica, che sussistono per un lasso di tempo predeterminato; la regola generale in Europa è ormai di settanta anni a partire dalla morte dell’autore. I diritti economici possono essere trasferiti dall’autore all’editore o ad altre figure coinvolte, o meno, nella produzione e commercializzazione dell’opera. La diffusione via Internet rientra fra i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico.

Per fini di riconosciuto rilievo sociale, nei sistemi a diritto d’autore sono previste delle eccezioni, ovvero limitazioni dei diritti e libere utilizzazioni.

Tali eccezioni non consentono in nessun caso di violare i diritti morali né di sfruttare economicamente un’opera senza l’autorizzazione dell’autore. Va fatto presente che le eccezioni previste dalla legge, ad esempio, rispetto alla fotoriproduzione non possono essere tout cour trasferite alla digitalizzazione, che si configura diversamente rispetto al diritto.

Accanto ai diritti di titolarità dell’autore, la legge riconosce su alcune categorie di opere dei diritti detti connessi (ovvero collegati all’oggetto del diritto d’autore) a soggetti diversi dal creatore dell’opera dell’ingegno, che nel processo di produzione dell’opera svolgono in genere ruoli ausiliari o di mediazione. La legge italiana fa rientrare nella categoria dei diritti connessi i diritti degli artisti interpreti ed esecutori (attori, cantanti, musicisti, ballerini) del produttore di fonogrammi e di opere cinematografiche e audiovisive, i diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva, alle edizioni critiche o scientifiche, a bozzetti di scene teatrali, alle fotografie, alla corrispondenza epistolare, al ritratto, ai progetti di lavori dell’ingegneria.

1.1.2. Copyright

Nei sistemi di copyright, propri dei paesi di common law2, i diritti morali sono molto più sfumati e l’autore può in genere rinunciarvi, mentre l’attenzione si concentra sullo sfruttamento economico dell’opera, royalties e licenze connesse alla sua riproduzione e diffusione.

La disciplina del copyright prevede il fair use, o fair dealing, tradotto in genere con equo utilizzo: per scopi di studio e ricerca, o altrimenti di rilievo sociale, è consentito a determinate condizioni l’uso non preventivamente autorizzato di parti di opere protette dal copyright, fintanto che ciò non confligga con lo sfruttamento commerciale dell’opera.

Anche nei paesi di civil law con sistema a diritto d’autore viene spesso impiegato il termine copyright: con esso si è soliti indicare l’insieme dei diritti patrimoniali collegati al diritto d’autore3.

1.1.3. Convergenza delle normative

Dato il carattere immateriale e la natura delle opere dell’ingegno, intrinsecamente portate a circolare senza riguardo per i confini nazionali e a essere riusate, fin dal secolo XIX è stato avviato in sede internazionale il tentativo di armonizzare le normative vigenti nei diversi paesi del mondo.

I primi passi importanti sono stati la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, da ultimo riveduta a Stoccolma nel 1967, e la Convenzione di Berna sulla proprietà letteraria e artistica (1886, revisionata fino al 1971)4. Quest’ultima affermò il principio della territorialità, tutt’oggi alla base della tutela internazionale del diritto d’autore: un’opera è protetta secondo la legge dello Stato in cui viene fruita, indipendentemente dalla disciplina vigente nel paese d’origine e dalla nazionalità dell’autore.

A partire dal 19885 varie direttive emanate dal Parlamento europeo e dal Consiglio delle comunità europee hanno ulteriormente armonizzato la protezione accordata al diritto d’autore nei paesi membri della Comunità, poi Unione Europea.

In Italia le direttive europee sono state progressivamente recepite nell’ambito della Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, comunemente detta legge sul diritto d’autore (d’ora in poi lda)6.

Esistono dunque tre diversi livelli di protezione del diritto d’autore: internazionale, dell’Unione europea e nazionale.

L’introduzione delle tecnologie ha modificato profondamente lo scenario della produzione e uso delle opere dell’ingegno; l’irruzione sulla scena di Internet, mezzo di eccezionale efficacia per la veicolazione delle opere dell’ingegno, non solo ha impresso una notevole accelerazione alla circolazione delle opere, ma ha contrapposto alla pluralità degli ordinamenti giuridici l’unicità della rete, inducendo una intensificazione del costante sforzo internazionale di armonizzazione delle diverse normative. Inscindibile da questo, si è imposta una forte accentuazione della tutela della proprietà intellettuale a livello internazionale: nella società dell’informazione e della conoscenza, infatti, la proprietà intellettuale riveste un ruolo chiave e assume un’importanza crescente in relazione al suo sviluppo sostenibile. In estrema sintesi: lo scenario giuridico diviene più complesso e le sanzioni si inaspriscono7.

1.2.Copyleft

Per reazione alle crescenti limitazioni, gruppi di autori hanno voluto organizzarsi per privilegiare l’interesse alla diffusione della propria opera rinunciando in tutto o in parte ai diritti economici garantiti dalla legge, in modo tale da aggirare le sempre maggiori restrizioni imposte alla libera circolazione delle opere dalla normativa sul diritto d’autore/copyright. La modalità principale è la distribuzione dell’opera corredata da una licenza, che può autorizzare alcune o tutte le utilizzazioni riservate dalla legge all’autore8. Chi vuole offrire la propria opera al pubblico senza imporre alcuna condizione, la può offrire in dominio pubblico (public domain) “nessun diritto riservato”: si tratta di un’azione diversa dall’adozione di una licenza.

Simili iniziative sono generalmente ricomprese sotto il termine copyleft, un intraducibile gioco di parole fra right, diritto ma anche destra, e left, sinistra ma anche participio passato del verbo lasciare. Talora lo si riporta in italiano con “permesso d’autore”9.

1.2.1. Creative Commons: “some rights reserved - alcuni diritti riservati”

Si è recentemente introdotta nella dialettica fra tutela dei diritti d’autore, libertà d’informazione e libera circolazione delle opere dell’ingegno una iniziativa di portata internazionale che prende il nome di Creative Commons, la quale prende le mosse dall’esigenza di garantire all’autore la libera scelta e il controllo sulla circolazione delle proprie opere, mirando a un tempo a rendere immediatamente chiaro a ogni potenziale utente le operazioni che l’autore intende consentire sulla propria opera e i diritti che invece intende riservare a sè.

Creative Commons ha proposto un set di licenze standard che servono a regolare i diversi diritti esclusivi di utilizzazione economica che la legge riconosce all’autore (riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico anche attraverso l’uso del mezzo telematico, esecuzione in pubblico ecc.), secondo uno spettro di alternative a gradazione, che si inserisce fra la tutela tradizionalmente garantita dal diritto d’autore e il pubblico dominio (no rights reserved). Le licenze sono gratuite e messe liberamente a disposizione di chi voglia adottarle; scadono con i termini per la tutela dei diritti sull’opera e non sono revocabili, ma le condizioni imposte possono essere superate da accordi intercorsi direttamente con l’autore.

Quattro diverse condizioni sono state tenute in considerazione nello sviluppo delle licenze: attribution: riconoscimento della paternità dell’autore; non commercial use: divieto di adoperare l’opera in modo tale da trarne profitto senza preventivamente contattare l’autore per chiederne l’autorizzazione; no derivative works: l’opera va diffusa nella sua forma originale, non ne è consentita alcuna alterazione; share alike: ogni opera prodotta impiegando quella sottoposta a licenza deve essere soggetta alle medesime condizioni di utilizzazione. Dalle possibili combinazioni di questi quattro elementi derivano sei diversi modelli standard di licenza. Le licenze sono espresse in tre diverse versioni: human readable (commons deed); lawyer readable (legal code); machine readable (digital code), ovvero rivolte agli utenti generici, ai giuristi esperti e leggibili dalla macchina. Il codice digitale può agevolmente essere copiato e trasferito sul sito web rendendo espliciti i diritti che l’autore si riserva e consentendo ai motori di ricerca di riconoscere le licenze Creative Commons.

Il sito di Creative Commons10 guida nella scelta della licenza più adatta alle proprie esigenze e offre le indicazioni tecniche necessarie per la sua adozione sulle risorse comunicate via Web; può dunque essere un punto di riferimento per quanti, titolari dei diritti sui materiali che pubblicano sul proprio sito web, vogliano chiarire quali usi intendano autorizzare e quali riservarsi.

Il progetto correlato International Commons (iCommons) mira alla traduzione e all’adattamento delle licenze ai diversi sistemi giuridici nazionali. Le istituzioni che curano l’adattamento al contesto italiano sono l’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (IEIIT) del CNR e il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Torino. Il 16 dicembre 2004 sono state lanciate le licenze Creative Commons italiane11.

Nel novembre 2004 è stato avviato il progetto “Science Commons”, che vuole studiare l’applicazione delle licenze Creative Commons al mondo scientifico, allo scopo di promuovere l’innovazione scientifica agevolando la condivisione della conoscenza12.

1.3.L’iniziativa Open Access

Nasce nel mondo accademico per reazione ai costi crescenti delle licenze e degli abbonamenti alle pubblicazioni periodiche elettroniche scientifiche, che sempre più spesso finiscono col limitare o negare l’accesso ai contenuti anche alle istituzioni di ricerca che contribuiscono a produrli13.

L’iniziativa vuole promuovere l’uso di periodici e di archivi digitali ad accesso aperto residenti su server istituzionali da parte dei ricercatori per le proprie pubblicazioni scientifiche. Per i ricercatori questo si traduce in una grande estensione della platea dei lettori, mentre questi ultimi traggono il vantaggio dell’accesso gratuito alla letteratura scientifica peer reviewed. Gli autori restano titolari di ogni diritto e chi legge non è autorizzato a compiere operazioni sui contenuti né a riprodurli. Alcuni editori ormai consentono il deposito dei contributi scientifici in archivi aperti di preprint e talora anche di postprint14.

Questo riferimento a un’iniziativa nata in ambito accademico è solo in apparenza non pertinente all’interno di una trattazione rivolta alle istituzioni culturali: nei casi non infrequenti in cui esse svolgono il ruolo di produttori di contenuti scientifici, possono infatti guardare all’iniziativa Open Access e agli archivi aperti istituzionali come a una valida alternativa per la pubblicazione15.

2.Altre normative

Nel dare accesso a contenuti culturali in rete bisogna tener conto anche di altre normative, che regolamentano settori diversi da quello dei diritti di proprietà intellettuale. Con l’importante differenza che, mentre a far data dalla Convenzione di Berna i diritti d’autore sono protetti ai sensi della legge dello Stato in cui vengono fruiti, a prescindere dal grado di protezione accordato dalla normativa del paese in cui l’opera è stata prodotta, per altre tipologie di diritto quanto è lecito in uno Stato può confliggere con l’ordinamento o ledere diritti accordati dalla normativa di un altro. La rete attraversa confini e territori dalle culture differenti, che esprimono valori diversi rispecchiati dai rispettivi ordinamenti giuridici: va pertanto usata accortezza per evitare di infrangere la legge vigente in altre nazioni o di ledere i diritti eventualmente garantiti sui materiali da particolari condizioni contrattuali nei paesi di origine.

Le leggi che definiscono l’oscenità o l’indecenza dei contenuti, ad esempio, possono variare sensibilmente e i contenuti digitali, proprio come i romanzi, i dipinti o le fotografie analogiche, possono incorrere in violazioni delle norme vigenti in paesi esteri. In alcuni ordinamenti la pubblicazione di particolari categorie di contenuti è sottoposta a restrizioni (per esempio, in Germania è vietata la propaganda nazista) o a particolari tutele: è il caso, ad esempio, delle immagini di bambini.

Nel dare accesso in rete a dati sul patrimonio culturale non si può prescindere da quanto disposto in merito dalle leggi di tutela, e dal tenere sempre conto dei rischi cui la diffusione delle informazioni può esporre il patrimonio non musealizzato16.

Una considerazione a parte merita il diritto alla riservatezza o privacy17. Per dare accesso remoto ai servizi delle istituzioni culturali, frequentemente occorre processare, in maniera più o meno automatica, dati personali degli utenti: particolare attenzione va rivolta a evitare il rischio, implicito nei sistemi automatici di gestione e monitoraggio dell’uso delle risorse digitali, che essi ledano il diritto alla riservatezza.

Un invito alla prudenza va rivolto ai siti che gestiscono mailing lists: se è ormai assodato che inoltrare una e-mail privata all’insaputa del suo autore può rappresentare una violazione del diritto d’autore e del diritto alla riservatezza, capita talora che vengano pubblicati su siti web mail-archives di liste di discussione senza che gli iscritti ne siano stati preventivamente informati: è opportuno rendere noto ai partecipanti che i messaggi da essi inviati, inclusi i loro indirizzi e-mail, non resteranno riservati alla ristretta cerchia dei partecipanti alla lista di discussione, ma saranno resi pubblicamente accessibili a chiunque. Correttezza e legalità a parte, si espongono gli iscritti al rischio di essere bersagliati da sgraditi quantitativi di spam.

3.La costruzione del sito

3.1.Contenuti

Fin dalle prime fasi della progettazione della struttura e dei contenuti del sito web, per non incorrere nell’illecito uso di opere e contenuti soggetti a tutela, bisogna preventivamente verificare la provenienza dei materiali che vi si intende incorporare, valutare con attenzione quali diritti sussistano su di essi, procedere all’identificazione dei titolari dei diritti e quindi acquisirne l’autorizzazione liberatoria in tutti i casi in cui i titolari non coincidano con la persona fisica o giuridica responsabile del sito web. Contravvenire alla legge espone al rischio di incorrere in un’azione giudiziaria ed essere costretti al risarcimento del danno; per la violazione dei diritti morali dell’autore (usurpazione della paternità dell’opera, modifica che produca offesa alla reputazione o all’onore dell’autore, pubblicazione di opera non destinata alla pubblicità) sono previste anche pene detentive.

Vi sono contenuti, come ad esempio le opere multimediali o le basi di dati, su cui possono sussistere un gran numero di diritti facenti capo ad altrettanti titolari, e rintracciarli può essere complicato. Per ogni situazione complessa sarà opportuno avvalersi della consulenza di un giurista specializzato.

Per ogni “opera dell’ingegno di carattere creativo”18 cui si voglia dare pubblico accesso tramite il sito web occorre anzitutto chiedersi:

  • chi sia/no l’autore/i. Autore è ritenuto colui che è indicato come tale sull’opera stessa; i diritti morali dell’autore sono irrinunciabili, inalienabili, imprescrittibili.
  • se i diritti esclusivi di utilizzazione economica siano ancora in vigore, se l’autore li abbia trasferiti del tutto o in parte, per esempio a un editore commerciale, o vi abbia rinunciato del tutto o in parte, ad esempio facendo ricorso a un modello di licenza Creative Commons.

L’amministrazione dei diritti su una determinata opera può essere stata affidata a una società collettiva (in Italia, la SIAE19); in assenza dell’avviso di copyright sull’opera che si desidera utilizzare, si può procedere a una verifica nei registri della società.

Quindi si passerà a definire gli usi che dei contenuti selezionati si vogliono fare: si vogliono pubblicare in tutto o in parte? Su una o più pagine web? Si vogliono sottoporre a modifiche o rielaborazioni? Infine, va calcolato il periodo di tempo durante il quale si intende fruire dell’opera. Si richiederà dunque la liberatoria; nell’acquisirla occorrerà anche accertarsi che chi la rilascia abbia a propria volta rispettato eventuali diritti di terzi20.

Nel predisporre i contenuti del sito occorre sempre tener presente che tagliare e incollare, ma anche rielaborare, tradurre o adattare un lavoro soggetto a tutela giuridica richiede la preventiva acquisizione del permesso dell’autore.

Si possono pubblicare liberamente:

  • la documentazione di fonte pubblica, ovvero i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, tanto italiane che straniere, non protetti da diritto d’autore (art. 5 lda)21;
  • gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, a meno che la loro utilizzazione non sia stata espressamente riservata. Occorre comunque indicare la fonte, la data e il nome dell’autore (art. 65 lda);
  • alle medesime condizioni (obbligo di corretta e completa indicazione della fonte) possono essere divulgati i discorsi di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico e gli estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66 lda);
  • si possono riassumere e citare brani di opere a scopo di informazione o critica, purché ciò non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera e a condizione che si menzionino sempre autore, titolo dell’opera, editore (art. 70 lda);
  • opere prive dei caratteri di originalità e creatività, pertanto non soggette alla tutela della lda;
  • opere su cui siano decorsi i termini per la protezione legale dei diritti patrimoniali (diritti esclusivi di utilizzazione economica). Bisogna però rispettare in ogni caso i diritti morali dell’autore, imprescrittibili, quindi indicare sempre la paternità dell’opera, non intervenire sull’opera stessa con modifiche non autorizzate, in nessun caso pubblicare opere che l’autore in vita ha voluto restassero inedite.

La decorrenza dei termini per la tutela dei diritti d’autore o connessi va comunque valutata con attenzione. Ogni «elaborazione di carattere creativo», ad esempio, è protetta ai sensi della lda anche quando siano scaduti i termini per la tutela delle opere di cui costituisce un adattamento, rifacimento, traduzione, compendio ecc. (art. 4 lda). Al curatore di edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio è riconosciuto per venti anni un diritto connesso, il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera, oltre al diritto a vedere indicato il proprio nome (art. 85 quater).

Proponiamo di seguito un quadro dei diritti che possono essere detenuti su alcune tipologie di opere che con particolare frequenza entrano a far parte dei siti web culturali.

3.1.1. Fotografie e immagini statiche

Premettiamo anzitutto che la legge accomuna alle opere fotografiche quelle realizzate con procedimento analogo a quello fotografico (art. 2 comma 7, art. 87), il che induce a ritenere che le foto digitali siano sottoposte alla stessa tutela riservata a quelle analogiche.

La prima fondamentale distinzione, difficile per la mancanza di criteri oggettivi di valutazione, va operata fra l’opera fotografica di valore artistico e a carattere creativo, in capo al cui autore sono riconosciuti i pieni diritti morali e patrimoniali, e la semplice fotografia, ovvero le «immagini di persone, o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale» (art. 87 lda). Le alterazioni (cropping) o le sovraimpressioni su una foto d’arte senza la preventiva autorizzazione dell’autore equivalgono a violazioni dei suoi diritti morali.

Sulla mera fotografia è riconosciuto al fotografo un diritto connesso, ovvero il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia per venti anni dalla sua produzione; qualora la foto sia stata eseguita nell’adempimento di un contratto di impiego, tale diritto pertiene al datore di lavoro. Perché il diritto possa esser fatto valere occorre tuttavia che sulla foto sia riportata l’indicazione del nome del fotografo (o della ditta da cui egli dipende, o del committente della fotografia) dell’anno di produzione della foto e del nome dell’autore dell’opera eventualmente riprodotta. Tali dati vanno quindi riportati accanto a ogni immagine pubblicata sul sito web; d’altra parte, l’assenza di simili indicazioni sulla fotografia originale dovrebbe far ritenere non abusiva la sua riproduzione.

È esclusa anche dalla tutela del diritto connesso una terza categoria di immagini, le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili, aventi solo valore documentale (artt. 87-92 lda).

Qualificare l’immagine, identificare i titolari dei diritti sulla fotografia e acquisirne le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione sul Web non è ancora sufficiente: occorre anche avere riguardo per il soggetto rappresentato.

  • Il ritratto
    Ai sensi della legge sul diritto d’autore non può essere esposto il ritratto di una persona senza il suo previo esplicito consenso, a meno che si tratti di un personaggio pubblico o l’immagine riproduca una cerimonia o altro evento pubblico (artt. 96-98). Un museo, ad esempio, non potrà quindi pubblicare sul proprio sito l’immagine di un visitatore assorto nella contemplazione di un’opera senza il suo esplicito permesso.
  • Le opere d’arte figurativa
    Se l’opera d’arte riprodottaricade ancora entro i termini della tutela del diritto d’autore, bisognerà acquisire tutte le necessarie autorizzazioni dal titolare dei diritti. Se i diritti esclusivi di utilizzazione economica sull’opera d’arte sono scaduti e l’opera è passata sotto la tutela dello Stato in qualità di bene culturale, la riproduzione dell’immagine deve essere autorizzata dall’amministrazione che ha in consegna il bene, che è libera di fissarne canoni e corrispettivi. La materia, fino a tempi recenti regolamentata dalla c.d. legge Ronchey22 e normative derivate, è ora stata ricompressa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio23 (artt. 106-109, in particolare art. 108).

3.1.2. I carteggi

Le lettere di personaggi storici o comunque noti esercitano di solito una grande suggestione, suscitano curiosità ed è facile subire la tentazione di esporle al pubblico. Come le memorie familiari e personali, però, così le corrispondenze epistolari di carattere privato non possono essere rese pubbliche senza l’esplicito consenso tanto dell’autore che del destinatario. Tale diritto rientra fra i diritti connessi, è riconosciuto su ogni corrispondenza privata, protetta o meno ai sensi del diritto d’autore, e vale anche nel caso in cui siano decorsi i termini per la tutela del diritto d’autore: se gli aventi diritto non hanno espresso in merito la propria volontà per iscritto, dopo la morte il diritto si trasferisce ai parenti fino al quarto grado e, in caso di loro dissenso, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria. Naturalmente, tale tutela non si applica alle corrispondenze ufficiali o che presentino interesse di Stato (artt. 93-95 lda).

3.1.3. Le banche di dati

La banca dati24, anche definita base di dati (data base) quando è supportata dalle funzionalità di un data base management system, può essere tutelata come opera dell’ingegno di carattere creativo ai sensi della lda se presenta nella scelta o disposizione del materiale carattere di creazione intellettuale originale (art. 1 lda). L’autore della banca dati ha il diritto esclusivo di autorizzare ogni riproduzione, distribuzione o presentazione al pubblico, anche parziale, della banca dati nonché ogni possibile traduzione o adattamento (art. 64 quinquies lda).

Tuttavia, anche al costitutore di una banca dati che di per sé non si configuri come un’opera di carattere creativo è riconosciuto, entro i confini dell’Unione Europea, uno specifico tipo di tutela, il diritto detto sui generis. Tale diritto tutela l’investimento sostenuto per la realizzazione ed elaborazione contro la concorrenza sleale e lo sfruttamento parassitario della banca dati, del cui contenuto vieta estrazione e reimpiego per i quindici anni successivi al suo completamento.

I diritti detenuti sui materiali che entrano a far parte della banca dati restano impregiudicati; anche il software che la gestisce gode di tutela autonoma.

3.1.4. Grafica

Gli elementi esteriori delle opere sono sottoposti a tutela: è vietata, in quanto atto di concorrenza sleale, l’imitazione «delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa, di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta creare confusione di opera o di autore» (art. 102 lda).

La grafica originale di un sito è meritevole di tutela come qualsiasi altra immagine artistica; questo non preclude tuttavia la possibilità di trarre ispirazione da una grafica ben riuscita, in quanto per incorrere nell’illecito occorre che l’imitazione sia tale da ingenerare nell’utente confusione con il sito imitato.

3.1.5. Loghi, marchi

Pur non addentrandoci nel campo della proprietà industriale, occorre comunque ricordare che la normativa vieta a terzi l’uso non autorizzato di loghi e marchi. Un marchio può essere costituito anche da una parola o una frase; la sua funzione è consentire l’identificazione di un prodotto commerciale (che potrebbe essere, per esempio, una pubblicazione periodica) da parte dei potenziali utenti. I marchi registrati o depositati vengono spesso individuati da una R iscritta in un circoletto ® o dall’acronimo ™ di trademark.

3.2.Linking e framing

Accorgimenti tecnici comunemente adottati nella creazione di un sito, come i cosiddetti linking e framing, comportano a loro volta implicazioni di carattere giuridico.

Il termine inglese link è adottato per indicare il collegamento ipertestuale, strumento fondamentale per la navigazione sul Web, che consente di dirigere chi consulta la pagina web direttamente verso un’altra pagina, interna o esterna al sito, contenente l’informazione o l’approfondimento desiderato. Con il termine framing si intende invece l’inserimento della pagina puntata all’interno della struttura grafica del sito che vi si collega.

I link interni al medesimo sito non pongono alcun problema dal punto di vista giuridico; lo stesso vale per il collegamento alla home page di siti esterni (surface linking), che anzi è generalmente gradita e auspicata. Una maggiore attenzione va riservata invece al framing e al c.d. deep linking, ovvero al collegamento a pagine interne di altri siti, senza transitare per la home page.

Entrambe le pratiche sono ritenute illecite negli Stati Uniti se non espressamente autorizzate dal titolare del sito linkato. La giurisprudenza europea e nazionale non sembra invece avere ancora un orientamento comune e univoco: si ritiene tuttavia che il framing violi il diritto d’autore qualora non venga reso esplicito quale sia la fonte dell’informazione visualizzata e possa inoltre configurarsi come concorrenza sleale ogni qual volta serva a sfruttare la notorietà di un altro sito o i servizi da questo offerti senza autorizzazione e senza il versamento di un corrispettivo.

Il deep link ha una connotazione più controversa; secondo alcuni, sottraendo accessi alla home page del sito, che in genere ospita i banner pubblicitari e i dispositivi per il conteggio degli accessi, la pratica potrebbe costituire una violazione della normativa sulla concorrenza. È evidente, d’altra parte, come solo l’indicazione per esteso dell’URL di una pagina o di una risorsa elettronica, in mancanza di un identificatore standard25, possa consentire l’identificazione inequivoca e il reperimento di una risorsa digitale.

I siti di alcune grandi organizzazioni esplicitano la links policy adottata e quella auspicata da parte di chi voglia linkare a pagine interne del sito, spesso richiedendo preventivamente di contattare il webmaster per ottenerne l’autorizzazione26. In conclusione, nel rinviare a informazioni ospitate su siti esterni è bene mantenere una condotta prudente e ispirata alla massima correttezza, tenendo a mente le possibili implicazioni; d’altra parte, per proteggere i propri materiali, è sempre meglio chiarire la condotta richiesta ai terzi rispetto ai deep link, possibilmente esplicitandolo nell’ambito della nota di copyright-disclaimer (vedi oltre).

3.3.Il software

I programmi per l’edizione dei contenuti e per il caricamento sul server sono indispensabili per la realizzazione del sito web; occorre preventivamente accertarsi di essere titolari di valida licenza per l’impiego dei software prescelti.

I programmi per elaboratore sono protetti ai sensi della normativa sul diritto d’autore, con eccezione delle idee e dei principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. L’Unione Europea ha perseguito l’armonizzazione di tale tutela a partire dal 199127. È attualmente in corso un aspro dibattito in seno alle istituzioni europee in merito all’ipotesi di transizione della materia alla più restrittiva disciplina dei brevetti28.

Fin dagli anni Ottanta il movimento per il software libero si è mosso in senso opposto, per lo sviluppo e la distribuzione di programmi che fosse possibile condividere e modificare. Il software open source è distribuito con una licenza che consente di avere accesso al codice sorgente e quindi di poterlo liberamente condividere, copiare e modificare, a condizione che il programma derivato venga concesso in uso alle medesime condizioni29. Le pubbliche amministrazioni europee incoraggiano sempre più l’adozione del software open source nel quadro di una politica di cooperazione, trasferibilità e interoperabilità, ma anche perché si ritiene che un programma che molti esperti di diversa provenienza possono correggere e migliorare possa garantire migliori prestazioni e risulti infine di migliore qualità30.

3.4.Domain name, meta tag

Sul campo complesso del nome a dominio (domain name) va detto che nel definirlo occorre rispettare le normative a tutela non solo della proprietà intellettuale, ma anche del nome, dei segni distintivi e dei marchi31.

Anche nel dare un titolo al sito bisogna ricordare che la lda tutela il titolo delle opere dell’ingegno, che, «quando individui l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il permesso dell’autore» (art. 100 lda); attenzione dunque a mutuare per il proprio sito titoli di opere protette dal diritto d’autore, così come denominazioni di organizzazioni o prodotti, o altrimenti identificabili come marchi o insegne, e pertanto tutelati ai sensi della normativa sulla proprietà industriale.

Considerazioni analoghe valgono per le intestazioni e le parole chiave da adottare per l’indicizzazione nei meta tag della sezione head della pagina, le informazioni che servono per il reperimento del sito da parte dei motori di ricerca.

4.La tutela del sito

Una volta realizzato il sito nel rispetto dei diritti detenuti sui contenuti incorporativi, si potrà procedere ad assicurare il rispetto dei diritti sull’opera creata e sui materiali pubblicati.

4.1.Tutela giuridica

Il sito web nel suo insieme può essere tutelato come opera creativa, senza pregiudizio per i diritti sui contenuti che ne fanno parte. Come non è tutelato ai sensi della lda il libro in quanto tale, bensì l’opera cui esso offre il corpus mechanicum e che può configurarsi in vario modo (opera letteraria, periodico scientifico, catalogo fotografico…) così per identificare quale sia la tutela che la legge può offrire al sito web occorre analizzare quali siano le caratteristiche dell’opera che il sito nel suo insieme rappresenta, verificando anzitutto se esso possa essere considerato una creazione originale.

Un orientamento accostava il sito web alla banca dati; la definizione che la legge dà della banca dati (vedi sopra) è infatti sufficientemente ampia da poter ricomprendere molti siti web, se non che l’informazione offerta da un sito è senz’altro organizzata, ma non è detto che metodicità e sistematicità siano la caratteristica saliente dell’opera da tutelare.

Poiché un sito è generalmente composto da opere di diverse tipologie (testi, immagini, suoni, grafica) interconnesse, non esiste se non in ambiente digitale, richiede un software per essere costruito e fruito ed è in genere caratterizzato dall’interattività, l’orientamento ormai prevalente accosta il sito web all’opera multimediale.

L’opera multimediale si può a propria volta qualificare come opera collettiva, costituita dalla «riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine» (art. 3 lda) nel qual caso autore dell’opera sarà considerato l’assemblatore (art. 38 lda); oppure può configurarsi come opera complessa (o comune), ovvero il risultato del contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, nel qual caso il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori (art. 10 lda).

Il tipo di tutela più adeguato va determinato caso per caso esaminando le peculiarità del sito web.

Le scelte operate nella fase di progettazione e realizzazione del sito avranno ripercussioni sulla titolarità dei diritti: nel caso di un sito web istituzionale, qualora esso sia stato interamente realizzato da dipendenti della medesima istituzione, questa sarà titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica; se, invece, parte della realizzazione è stata affidata a società o soggetto esterno, la titolarità dei diritti sull’opera andrà regolata per via contrattuale. Le singole parti che compongono l’opera manterranno il godimento di tutela autonoma e indipendente rispetto al tutto.

4.2.Copyright notice e disclaimer

L’opera dell’ingegno a carattere creativo è tutelata dal diritto d’autore a titolo originario, senza che siano necessarie ulteriori formalità: il sito web che si configuri come opera originale è quindi protetto ai sensi di legge per il solo fatto di essere stato creato. Tuttavia, è buona norma esplicitare attraverso un avviso o notizia di copyright (copyright notice) che ci si intende riservare i diritti su quanto messo in linea, a fini di deterrenza contro furti e plagi, per dare indicazioni chiare a chi agisce in buona fede e offrire i giusti riferimenti a chi intenda correttamente richiedere l’autorizzazione a utilizzare parte dei contenuti.

La più semplice, chiara e diffusa formula di copyright notice è «Tutti i diritti riservati», ma naturalmente è possibile elencare in dettaglio tutti i diritti che ci si intende riservare e gli usi del materiale che si intendono proibire, per esempio il divieto di creare versioni mirror del sito o di scaricare, ritrasmettere o modificare file. La notizia di copyright va accompagnata dall’indicazione del titolare dei diritti; è poi opportuno includere la data di pubblicazione del sito nel Web. Nel caso in cui intercorrano degli aggiornamenti, la data può figurare come un periodo di tempo compreso fra i due estremi della prima pubblicazione e dell’ultimo aggiornamento (per esempio: 2002-2005): la data di pubblicazione è un elemento importante in caso di disputa sulla proprietà intellettuale di un’opera.

Se si intende in tutto o in parte rinunciare ai diritti, e consentire alcune o ogni possibile utilizzazione dell’opera a determinate condizioni, occorrerà esplicitarlo nella notizia di copyright; è fondamentale essere chiari, esaurienti ma sintetici ed esprimere concetti giuridicamente fondati. È ormai possibile fare riferimento alle licenze standard “some rights reserved” Creative Commons (vedi sopra).

Di frequente alla notizia di copyright si accompagna la clausola di esclusione di responsabilità (disclaimer); la si adotta in tutti i casi in cui si intendano esplicitamente declinare delle responsabilità in merito alle conseguenze che l’uso dell’informazione offerta può avere. Si può non garantire l’aggiornamento delle informazioni, ci si può esimere da responsabilità in merito all’accuratezza, correttezza e completezza dei contenuti del sito stesso o dei siti linkati, oppure escludere di essere responsabili di eventuali pop up generati e collegati al sito da terzi.

Nel decidere dove apporre l’avviso di copyright e l’eventuale disclaimer bisognerà considerare che la sua funzione è di chiarire a chiunque abbia accesso all’opera la situazione dei diritti detenuti su di essa: qualunque sia la scelta grafica operata, occorrerà pertanto che essa figuri o sia raggiungibile da ogni pagina32.

4.3.Misure tecnologiche di protezione

Esplicitare nella copyright notice quali trattamenti si intendono consentire o vietare sulle informazioni messe in rete dovrebbe prevenirne usi impropri da parte degli utenti in buona fede.

La tecnologia propone ulteriori misure di protezione delle risorse digitali messe in rete, che spaziano dal semplice espediente della pubblicazione delle immagini alla sola bassa risoluzione, che ne limita gli usi commerciali33, al digital watermarking, filigrana o marchiatura elettronica, ovvero l’inserimento visibile o nascosto nell’immagine del nome dell’istituzione e di altre informazioni utili alla sua tracciatura elettronica, alla criptazione, ai diversi sistemi che consentono la visualizzazione di un contenuto impedendone però lo scaricamento o download.

Le misure tecnologiche di protezione rivestono un ruolo chiave non solo a tutela dei diritti, ma anche a garanzia di quei contenuti dei quali sia importante assicurare l’identità, l’integrità e l’autenticità.

L’ultima direttiva europea34 recepita nel nostro ordinamento ha introdotto il divieto di violare le misure tecnologiche di protezione, riconoscendo però al tempo stesso che gli individui con disabilità non devono esserne svantaggiati: a loro favore, pertanto, ogni misura tecnologica dovrà essere disattivata.

4.4.DRMS

L’istituzione titolare di diritti sui contenuti e prodotti culturali digitali può, fatto salvo il diritto di accesso per tutti a un minimo livello informativo35, legittimamente decidere di sfruttare commercialmente tali diritti. Esistono soluzioni tecnologiche che consentono la gestione digitale dei diritti in uno scenario complesso, consentendo funzionalità di commercio elettronico (eCommerce); tali soluzioni prendono il nome di digital rights management systems36, comunemente citati come sistemi DRM. Soluzioni DRM vengono generalmente adottate negli scenari complessi, in particolare nei casi in cui fra il titolare dei diritti e l’utente finale si inseriscano soggetti terzi, e comportano un consistente impegno economico. Presupposti per lo sviluppo e l’implementazione dei DRMS sono l’identificazione dei diritti detenuti sulle risorse che il sistema dovrà gestire, la loro descrizione attraverso metadati presenti su ciascuna risorsa digitale e la definizione delle regole in base alle quali il sistema dovrà agire. Le regole che codificano lo scenario sono strettamente dipendenti dal contesto in cui il sistema dovrà operare e possono includere la segmentazione dell’utenza in diverse fasce, ciascuna delle quali sarà soggetta a obblighi e godrà di privilegi diversi. Per poter svolgere la propria funzione, i digital rights management systems devono trattare informazioni personali sugli utenti, dei quali consentono l’autenticazione; nel loro sviluppo occorre dunque tener conto della disciplina sul trattamento dei dati personali37.

Una distinta disciplina regolamenta l’eCommerce: un primo tentativo di regolamentazione a livello comunitario è stato avviato dalla direttiva 2002/21/CE38.


1] Questo lavoro fa riferimento a una bibliografia e sitografia piuttosto variegata, ma che ha come riferimenti fondamentali: A. Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore: la proprietà intellettuale nella società dell’informazione, Sant’Arcangelo di Romagna: Maggioli, 2003; e inoltre: B. Cunegatti, C. Di Cocco, J. Monducci, Immissione nel sito web della regione Emilia Romagna di materiale informativo coerentemente alla normativa in materia di proprietà intellettuale e trattamento dei dati personali: linee guida, Diritto d’autore: la proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali, a cura di A. De Robbio, Roma: AIB Sezione Lazio, 2001; A. De Robbio, Copyright elettronico per la Biblioteca digitale italiana, in: Studio di fattibilità per la realizzazione della biblioteca digitale, Aggiornamento 2002-2003, Intersistemi, aprile 2003, <http://www.iccu.sbn.it/PDF/aggSDF_pt-4.pdf>; European Museums Information Institute Distributed Content Framework – EMII DCF Workpackage 2, Legal requirements report and licensing agreement templates, contr. Naomi Korn [et. al.], EMII-DCF, © 2003; MINERVA WP4. Gruppo di lavoro italiano “Problemi connessi alla tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all’accesso in rete al patrimonio culturale”, Tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all’accessibilità in rete del patrimonio culturale. Prime considerazioni, Working paper, vers. 1.0, 15 giugno 2004, < http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/ipr/documents/wp4ipr040615.pdf>.

Tutti gli URL segnalati nel corso dell’articolo sono stati verificati il 7 marzo 2005.

2] Inghilterra, Galles e molte ex colonie britanniche, dagli Stati Uniti (esclusa la Louisiana) all’Australia al Sud Africa. Contrapposto alla civil law, diffusa nei paesi dell’Europa continentale, che affonda le radici nel diritto romano.

3] Per approfondire la storia dei due sistemi e le loro analogie e divergenze: G. Pascuzzi, R. Caso, I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense e diritto d’autore italiano, Padova: CEDAM, 2002.

4] Nel 1967 è stata fondata, nell’ambito dell’ONU, la World Intellectual Property Organization (WIPO, < http://www.wipo.int>) erede e amministratrice della Convenzione di Berna e di altre convenzioni internazionali. Nel 1996 sono stati sottoscritti il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), entrambi ratificati dal Consiglio dell’Unione Europea nel 1996. Fra i recenti accordi internazionali va ancora menzionato il TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, promosso dall’Organizzazione mondiale per il commercio WTO <http://www.wto.org> e concernente tutti gli aspetti della proprietà intellettuale rilevanti ai fini del commercio, quindi tanto il diritto d’autore che la proprietà industriale.

5] Direttiva 91/250/CEE del Consiglio delle comunità europee (14 maggio 1991) Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita con d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; Direttiva 92/100/CEE del Consiglio delle comunità europee (19 novembre 1992) Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, recepita con d. lgs. 16 novembre 1994, n. 685; Direttiva 93/83/CEE del Consiglio delle comunità europee (27 settembre 1993) Coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, recepita con d. lgs. 23 ottobre 1996, n. 581; Direttiva 93/98/CEE del Consiglio delle comunità europee (29 ottobre 1993) Armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi,recepita con d. lgs. 26 maggio 1997, n. 154; Direttiva 96/9/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (11 marzo 1996) Tutela giuridica delle banche di dati, recepita con d. lgs. 6 maggio 1999, n. 169; Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22 maggio 2001) Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, recepita con d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68; Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29 aprile 2004) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

6] Alla lda si affiancano alcuni articoli del Codice Civile (libro V, titolo IX, capo I, art. 2575-2583).

7] Numerosi portali e virtual reference desks guidano alla conoscenza e all’interpretazione delle normative. A livello internazionale segnaliamo: About Intellectual Property del WIPO, <http://www.wipo.org/about-ip/en/>; Intellectual Property Gateway del WTO, < http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm>; Pagina Unesco sul copyright, <http://www.unesco.org/culture/copyright/> e Unesco Collection of Copyright Laws, <http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14991&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html>.
A livello europeo: EUR-LEX: il diritto dell’Unione Europea. Diritto della Proprietà Intellettuale, <http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/reg/it_register_1720.html>; Introduzione alla proprietà intellettuale, a cura del sito ScadPlus dell’Unione Europea, sezione Mercato interno (in italiano) <http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s06020.htm>; e soprattutto lo IPR-Helpdesk Web Service <http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm>, servizio gratuito di supporto alla creatività e all’innovazione in Europa finanziato dalla Commissione Europea, consultabile anche in italiano; all’interno, l’e-serial: IPR Helpdesk Bulletin <http://www.ipr-helpdesk.org/controlador.jsp?cuerpo=cuerpo&seccion=newsletter&len=it>.
Per i paesi di common law si può far riferimento a: UK Copyright Service, <http://www.copyrightservice.co.uk/>; United States Copyright Office, <http://www.copyright.gov/>.
Per l’Italia si possono segnalare: Pagina del diritto d’autore e delcopyright, a cura di Antonella De Robbio, <http://www.math.unipd.it/~derobbio/dd/copyr00.htm>; Pagina AIB su Diritti d’autore, diritti all’informazione e biblioteche, <http://www.aib.it/aib/cen/copyright.htm>;. Di grande ricchezza informativa e costantemente aggiornato il sito <www.dirittodautore.it>.

8] Un esempio è offerto dalla licenza Gnu Free Documentation Licence – GFDL, <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>. Il prodotto open content forse più noto è l’enciclopedia web collaborativa Wikipedia <http://www.wikipedia.org>.

9] Una introduzione generale al copyleft è offerta da M. Marandola, Il nuovo diritto d’autore: introduzione a Copyleft, Open Access e Creative Commons, Milano: DeC 2005.

10 <http://www.creativecommons.org>.

11] Vedi <http://www.creativecommons.it/Licenze>. Recentemente è stata lanciata da alcuni membri di Creative Commons Italia l’iniziativa “Scarichiamoli!” <http://www.scarichiamoli.org/>, che si prefigge di portare in Parlamento un progetto di legge che sancisca che tutte le opere dell’ingegno la cui realizzazione sia stata finanziata con fondi pubblici debbano essere di pubblico dominio. La legge dovrebbe mirare anche ad agevolare la fruizione delle opere di pubblico dominio, disponendo che lo Stato promuova un portale dedicato che dia accesso alle opere di dominio pubblico nei diversi settori dell’arte e del sapere. Vedi anche: Italia scaricate tanto scaricate tutti, articolo su «Punto informatico», 19 gennaio 2005, <http://punto-informatico.it>.

12] <http://science.creativecommons.org>.

13] Il movimento viene avviato nel 2002 con la Dichiarazione di Budapest (14 febbraio 2002, <http://www.soros.org/openaccess/>, cui fa seguito la Berlin Declaration on open access to knowledge in the sciences and humanities, sottoscritta in occasione della conferenza “Open access to knowledge in the sciences and the humanities”, 20-22 ottobre 2003 (la si può leggere anche in italiano, trad. it. S. Mornati, P. Gargiulo, <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.htmll>). La Conferenza dei rettori delle università italiane ha aderito alla Dichiarazione di Berlino con la Dichiarazione di Messina Documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura accademica (4 novembre 2004) sottoscritta nel quadro del convegno “Gli atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca”, <http://www.aepic.it/conf/viewpaper.php?id=49&cf=1>.
Ci si riferisce alla stessa iniziativa con le espressioni scholarly communication (comunicazione scientifica) o eprints.

14] Un elenco degli editori che lo consentono è tenuto dal progetto SHERPA <http://www.sherpa.ac.uk>. Il progetto ROMEO ha condotto una ricerca sui diritti di proprietà intellettuale in rapporto all’open access <http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/> e cura l’aggiornamento della lista di periodici che consentono, o consentiranno, l’autoarchiviazione <http://romeo.eprints.org>.

15] Per ulteriori informazioni, vedi il sito della Association of Research Libraries <<http://www.arl.org/ scomm/open_access/framing.html> e il sito eprints <http://www.eprints.org/>. Una ricca bibliografia è offerta da C. W. Bailey jr., Open access bibliographyliberating scholarly literature with e-prints and open access journals,ARL, 2005,<http://info.lib.uh.edu/cwb/oab.pdf> (pubblicata anche a stampa dalla Association for Research Libraries).

16] Cfr: MINERVA WP4. Gruppo di lavoro italiano “Problemi connessi alla tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all’accesso in rete al patrimonio culturale”, Working paper Tutela dei dati e dei diritti cit.

17] La Convezione europea sui diritti dell’uomo (1950) ha affermato per la prima volta che ciascuno ha diritto al rispetto della propria sfera privata e familiare, della propria casa e corrispondenza. Nel 1995 è stato avviato il processo di armonizzazione delle normative in materia nei paesi dell’Unione con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/EC sulla protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali. In Italia, la materia è regolata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196); la protezione della vita privata nell’ambito delle comunicazioni elettroniche è affrontata dalla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Al Codice è accluso il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici.

18 ] Ai sensi della lda sono protette «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche […] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. [art. 1]
In particolare sono comprese nella protezione:

  1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  4. le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
  5. i disegni e le opere dell’architettura;
  6. le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
  7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
  8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
  9. le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
  10. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» [art. 2].

19] Società italiana autori ed editori, <http://www.siae.it>. Nella sezione “Biblioteca giuridica” del sito è offerta una raccolta della normativa nazionale, comunitaria, internazionale e della giurisprudenza in materia di diritto d’autore. Un utile riferimento a livello internazionale è l’International Federation of Reprodution Rights Organisations –IFRRO, <http://www.ifrro.org/>.

20] Schemi di contratto per la comunicazione al pubblico via Internet di diverse tipologie di contenuti sono offerte in L. Chimienti, Il diritto di autore nella prassi contrattuale, Milano: Giuffrè, 2003, p. 295-350.

21] Una guida alla documentazione di fonte pubblica italiana è offerta dal sito dell’Associazione italiana biblioteche, <http://www.aib.it/dfp/>.

22] L. 14 gennaio 1993, n. 4.

23] D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entrato in vigore il 1° maggio 2004.

24] La definizione che l’art. 2 comma 9 della lda dà della banca dati è la seguente: «raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo».

25] Come un persistent identifier, il Digital Object Identifier (DOI), lo Universal Resource Name (URN) ecc.

26 Un buon esempio è offerto dal sito web del Museums, Archives and Libraries Council del Regno Unito, <http://www.mla.gov.uk>.

27] Direttiva 91/250/CEE del Consiglio delle comunità europee (14 maggio 1991) Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita in Italia con d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.

28] Il Legal Affairs Committee del Parlamento europeo ha richiesto il 2 febbraio 2005 alla Commissione europea di riavviare l’iter legislativo di una direttiva sulla brevettabilità del software (eGovernment Observatory IDABC, European Parliament’s Committee calls for new start on software patents directive, in eGoverment news, <http://europa.eu.int/idabc/en/document/3842/194>).

29] Sul sito dell’Open Source Initiative sono reperibili le informazioni sull’iniziativa e sulle licenze open source, <http://www.opensource.org>.

30] Il servizio IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens) della Commissione europea <http://europa.eu.int/idabc/> ha creato un Osservatorio sull’open source (Open Source Observatory, <http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/452>. In Italia, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie ha emanato la Direttiva 19 dicembre 2003 Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni (pubblicata sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004) che incoraggia le pubbliche amministrazioni all’adozione di software open source.

31] Si rinvia alla sintesi che della problematica fa A. Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore cit., p. 225-240.

32] Ulteriori suggerimenti a: UK Copyright Service, Factsheet No. P-03: Copyright Notices, <http://www.copyrightservice.co.uk/copyright/p03_copyright_notices> (ma si tenga conto che alcune indicazioni fanno riferimento al modello angloamericano del copyright).

33] Naturalmente, un buon software di interpolazione può aggirare l’ostacolo.

34] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22 maggio 2001) Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, recepita con D. lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

35] Vedi anche UNESCO Recommendation Concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace; <http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13475&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>, art. 23-25, Reaffirming the equitable balance between the interests of rights holders and the public interest.

36] “DRM must be about the ‘digital management of rights’ not the ‘management of digital rights”, W3C Workshop on Digital Rights Management on the Web, 22-23 gennaio 2001, <http://www. w3.org/2000/12/drm-ws/workshop-report.html>.

37] Una sintetica presentazione delle caratteristiche dei sistemi DRM e il punto di vista del progetto MINERVA si leggono nel Working paper del WP4 IPR italiano Tutela dei dati e dei diritti cit.
Una estesa trattazione è offerta dalla Relazione informativa Digital Rights Management [ottobre 2004], presente sul sito del Ministero per l’innovazione e le tecnologie < http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni/digital_rights_management.shtml >.
Il rapporto fra DRM e interoperabilità è indagato nel Final Report dello High Level Group on Digital Rights Management (marzo-luglio 2004). Il Gruppo è stato istituito dalla Commissione europea nel quadro del processo di implementazione dell’Action Plan eEurope 2005; vi partecipano rappresentanti di tutte le componenti del processo di produzione dei contenuti digitali: organizzazioni di content providers, autori e detentori di diritti, editori e operatori di telefonia, produttori di apparecchiature, sviluppatori di DRM, ricercatori, consumatori.
Lo European Bureau of Library, Information and Documentation Associations<http://www.eblida.org>si è espresso sui DRMS nella EBLIDA Position on digital rights management systems (febbraio 2003) <http://www.eblida.org/position/index.htm> e ha reagito al documento dello High Level Group on DRMS con il Response to the European Commission consultation on the Final Report of the High Level Group on Digital Rights Management, marzo-luglio 2004, <http://www.eblida.org/position/HLGDRM_FinalReport_May-July04.htm>.

38 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).



   
 
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